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LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 8/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
Testo in vigore dal: 29-5-2015
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art 1. 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con
l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila
a  euro  centocinquantamila))  chiunque,  in  violazione  di   quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9  dicembre
1996, e successive attuazioni  e  modificazioni,  per  gli  esemplari
appartenenti alle specie elencate  nell'allegato  A  del  Regolamento
medesimo e successive modificazioni: 
    a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime
doganale, senza il  prescritto  certificato  o  licenza,  ovvero  con
certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,  e
successive attuazioni e modificazioni; 
    b)   omette   di   osservare    le    prescrizioni    finalizzate
all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o  in  un
certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE)  n.  338/97
del Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del
26 maggio 1997, e successive modificazioni; 
    c)  utilizza  i  predetti  esemplari  in  modo   difforme   dalle
prescrizioni   contenute   nei    provvedimenti    autorizzativi    o
certificativi rilasciati unitamente alla licenza  di  importazione  o
certificati successivamente; 
    d) trasporta o fa transitare, anche per  conto  terzi,  esemplari
senza  la  licenza  o  il  certificato  prescritti,   rilasciati   in
conformita' del Regolamento (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9
dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio  1997,  e
successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione
da un Paese terzo parte contraente della Convenzione  di  Washington,
rilasciati in  conformita'  della  stessa,  ovvero  senza  una  prova
sufficiente della loro esistenza; 
    e) commercia piante riprodotte artificialmente in  contrasto  con
le prescrizioni  stabilite  in  base  all'articolo  7,  paragrafo  1,
lettera b), del Regolamento (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9
dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26  maggio  1997  e
successive modificazioni; 
    f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende,  espone
o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in  vendita  o
comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 
  ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno  a
tre anni e dell'ammenda  da  euro  trentamila  a  euro  trecentomila.
Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di
impresa, alla condanna consegue la sospensione della  licenza  da  un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)). 
  3. L'importazione, l'esportazione o la  riesportazione  di  oggetti
personali o domestici derivati da esemplari di  specie  indicate  nel
comma 1, in violazione delle disposizioni  del  Regolamento  (CE)  n.
939/97  della  Commissione,  del  26  maggio   1997,   e   successive
modificazioni, ((e' punita con la  sanzione  amministrativa  da  euro
seimila a euro trentamila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono
confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca  non  sia
disposta dall'Autorita' giudiziaria.