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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 87

Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/2015)
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Testo in vigore dal:  29-2-1992 al: 6-3-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e della direttiva n. 89/117/CEE del Consiglio del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le suddette disposizioni si applicano anche:
a) alle società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c) alle società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
d) alle società e agli enti che esercitano l'attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;
e) ai soggetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
f) alle imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera f), l'esercizio delle attività ivi precisate si considera esclusivo quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini l'esercizio dell'attività finanziaria si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;
b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
5. Le disposizioni del presente decreto vanno osservate non oltre il secondo esercizio successivo al verificarsi delle condizioni indi- cate nel precedente comma 4. L'applicazione del decreto cessa soltanto quando tali condizioni non siano soddisfatte per due esercizi consecutivi; in questo caso, tuttavia, le disposizioni del decreto possono continuare ad essere applicate per un altro esercizio.
6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai soggetti di cui al comma 2, lettere e) e f), che svolgano la loro attività unicamente nei confronti delle società, diverse dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie, controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime o ad esse collegate. Per le finalità di cui al presente comma e sulla base delle disposizioni in vigore il Ministro del Tesoro, in conformità delle direttive emanate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.), stabilisce i criteri per l'accertamento dei casi in cui ricorrono le ipotesi di controllo e di collegamento.
7. Per l'applicazione del presente decreto gli enti creditizi di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 8, ferme le esclusioni previste dal comma 6, sono definiti enti creditizi e finanziari.
8. Per le società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme di cui al presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina di cui alla legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa.

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Art. 2 della direttiva n. 86/635.