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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 dicembre 1991, n. 443

Regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico.

note: Entrata in vigore del decreto: 05-02-1992
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Testo in vigore dal: 5-2-1992
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                    DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede il
pensionamento anticipato di anzianita' e vecchiaia per  i  lavoratori
delle   imprese   industriali   ad   alta   capacita'   innovativa  e
competitivita' mondiale,  per  le  imprese  del  settore  siderurgico
privato, delle imprese a partecipazione statale del settore alluminio
ed   elettromeccanico,   nonche'  del  settore  cantieristico  navale
privato;
  Visto l'art. 29 della predetta legge n. 223/1991,  che  estende  la
facolta'  del  pensionamento  anticipato previsto dal richiamato art.
27,  limitatamente  alla  pensione  di  vecchiaia,  in   favore   dei
lavoratori  del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le aziende
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
delle  imprese  produttrici  di  materiali refrattari ed elettrodi di
grafite artificiale per l'industria siderurgica e delle  imprese  del
settore   cantieristico   pubblico,  limitatamente  alle  imprese  di
costruzione, riparazione, demolizione e  trasformazione  navale,  nei
limiti di novemila unita';
  Visto  il  predetto art. 29, nella parte in cui demanda al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
delle  partecipazioni statali, l'emanazione delle norme di attuazione
per la ripartizione del contingente di novemila unita' tra le imprese
interessate;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 19 dicembre 1991;
  Intervenuto  il  concerto  con  il  Ministro  delle  partecipazioni
statali;
  Inviato lo schema  del  presente  regolamento,  per  la  prescritta
comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, in data 24
dicembre 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Ripartizione del contingente di novemila unita'
  Il numero massimo dei lavoratori  che  possono  essere  ammessi  al
beneficio  del  pensionamento  anticipato previsto dall'art. 29 della
legge 23 luglio 1991, n.  223,  e'  cosi'  ripartito  fra  i  settori
interessati:
    a) imprese industriali del settore siderurgico
pubblico................................................   n. 4.275
    b) imprese di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181..................................   "    978
    c) imprese del settore cantieristico pubblico,
limitatamente alle imprese di costruzione,
riparazione, demolizione e trasformazione navale........   "  3.340
    d) imprese produttrici di materiali refrattari
e di elettrodi di grafite artificiale per l'industria
siderurgica.............................................   "    407
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  degli  articoli  27  e  29  della legge n.
          223/1991  (Norme  in   materia   di   cassa   integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre  disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' il
          seguente:
             "Art. 27 (Trattamenti di anzianita'  e  ristrutturazioni
          di  aziende  ad  alta capacita' innovativa e competitivita'
          mondiale).  -  1.  I  lavoratori  dipendenti   da   imprese
          industriali    caratterizzate   da   elevati   livelli   di
          innovazione tecnologica, competitivita' mondiale, capacita'
          innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale,
          interessate   da    esigenze    di    ristrutturazione    e
          riorganizzazione  con  adeguati  programmi di sviluppo e di
          investimenti, che  possano  far  valere  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa  e
          contributiva  agli  effetti  delle  disposizioni  del primo
          comma, lettere a) e b), dell'art. 22 della legge 30  aprile
          1969,  n.  153, e successive modificazioni ed integrazioni,
          hanno facolta' di richiedere entro il 31 dicembre  1991  la
          concessione  di  un  trattamento  di  pensione  secondo  la
          disciplina di cui all'art. 22 citato con una  maggiorazione
          dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo
          necessario   per   la   maturazione   del   requisito   dei
          trentacinque anni prescritto dalle  disposizioni  suddette,
          ed  in  ogni  caso non superiore al periodo compreso tra la
          data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di
          sessanta anni, se uomini,  o  di  cinquantacinque  anni  se
          donne.
             2.  Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato,  ovvero  il  Ministro  delle
          partecipazioni  statali  secondo  le rispettive competenze,
          individua i criteri per la selezione delle imprese  di  cui
          al  comma  1  e  determina,  entro  il  limite  massimo  di
          undicimila unita',  il  numero  massimo  dei  pensionamenti
          anticipati.
             3.   Le   imprese,   singolarmente   o   per  gruppo  di
          appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al  comma  1,
          che  intendano  avvalersi  delle  disposizioni del presente
          articolo,  presentano  programmi  di   ristrutturazione   e
          riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle
          eccedenze    strutturali   di   manodopera,   richiedendone
          l'accertamento  da   parte   del   CIPE   unitamente   alla
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
             4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita'
          puo'  essere  esercitata  da  un  numero  di lavoratori non
          superiore a quello delle eccedenze accertate  dal  CIPE.  I
          lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa
          di  appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della
          facolta' di cui al  comma  1,  entro  trenta  giorni  dalla
          comunicazione  all'impresa  stessa  o  al gruppo di imprese
          degli accertamenti del CIPE,  ovvero  entro  trenta  giorni
          dalla  maturazione  dei trenta anni di anzianita' di cui al
          comma 1, se posteriore.  L'impresa entro dieci giorni dalla
          scadenza del termine  trasmette  all'INPS  le  domande  dei
          lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'art.
          22  della  legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il
          numero  dei  lavoratori  che  esercitano  la  facolta'   di
          pensionamento  anticipato  sia  superiore  a  quello  delle
          eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in  base
          alle  esigenze  di  ristrutturazione e riorganizzazione. Il
          rapporto di lavoro  dei  dipendenti  le  cui  domande  sono
          trasmesse  all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese
          in cui l'impresa effettua la trasmissione.
             5. La gestione di cui all'art. 37 della  legge  9  marzo
          1989,  n.  88,  corrisponde  al  Fondo  pensioni lavoratori
          dipendenti,  per  ciascun  mese  di   anticipazione   della
          pensione,    una    somma   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore  per
          il  Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita
          da ciascun lavoratore  interessato,  ragguagliata  a  mese,
          nonche'  una  somma pari all'importo mensile della pensione
          anticipata,  ivi  compresa   la   tredicesima   mensilita'.
          L'impresa,  entro  trenta  giorni  dalla richiesta da parte
          dell'INPS,  e'  tenuta  a  corrispondere  a  favore   della
          gestione  di  cui  all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n.
          88,  per  ciascun  dipendente  che  abbia   usufruito   del
          pensionamento  anticipato di anzianita', un contributo pari
          al trenta per cento  degli  oneri  complessivi  di  cui  al
          presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del
          contributo  stesso,  con addebito di interessi nella misura
          del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate
          mensili, di pari importo, non superiore a quello  dei  mesi
          di anticipazione della pensione.
             6.  La  facolta'  di  pensionamento anticipato di cui al
          presente articolo, nei limiti e con le modalita'  indicati,
          vale  fino  al  31  dicembre  1991  anche  per i lavoratori
          dipendenti   dalle   imprese   industriali   del    settore
          siderurgico    privato,   dalle   imprese   industriali   a
          partecipazione statale del settore alluminio  e  produzione
          di  allumina e di quello termoelettromeccanico, nonche' per
          i  lavoratori  dipendenti   dalle   imprese   del   settore
          cantieristico   privato,   limitatamente  alle  imprese  di
          costruzione,  riparazione,  demolizione  e   trasformazione
          navale.
             7.  La facolta' di cui al presente articolo, con le pro-
          cedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo  previsti,
          e'  altresi' esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini
          del conseguimento della  pensione  di  vecchiaia,  con  una
          maggiorazione  dell'anzianita'  assicurativa  per i periodi
          mancanti al raggiungimento  della  normale  eta'  per  essa
          prevista,   dai   lavoratori   dipendenti   dalle   imprese
          appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano
          previsto  l'utilizzazione  in  accordi   aziendali   o   di
          comparto,  di eta' non inferiore ai cinquantacinque anni se
          uomini e ai cinquanta anni  se  donne  e  che  possano  far
          valere  non meno di quindici anni e non piu' di trenta anni
          di anzianita' contributiva".
             "Art.  29  (Trattamenti  di   anzianita'   nel   settore
          siderurgico pubblico). - 1. La facolta' di cui all'art. 27,
          con  le  contribuzioni  a carico delle imprese dal medesimo
          previste, e' esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai  fini
          del  conseguimento  della  pensione  di  vecchiaia, con una
          maggiorazione dell'anzianita' assicurativa  per  i  periodi
          mancanti  al  raggiungimento  della  normale  eta' per essa
          prevista,   dai   lavoratori   dipendenti   dalle   imprese
          industriali  del settore siderurgico pubblico, ivi comprese
          le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1›
          aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di
          materiali  refrattari,   dalle   imprese   produttrici   di
          elettrodi    di   grafite   artificiale   per   l'industria
          siderurgica  e  dalle  imprese  del  settore  cantieristico
          pubblico,   limitatamente   alle  imprese  di  costruzione,
          riparazione, demolizione e trasformazione navale,  di  eta'
          non  inferiore  a  quella  di  cui all'art. 1, primo comma,
          della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma  5,
          del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio 1988, n. 48, che
          possano far valere non meno di quindici anni di  anzianita'
          contributiva,  nei  limiti  di novemila unita'. Con decreto
          del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  del
          Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme
          di  attuazione  per  la  ripartizione  del  predetto limite
          numerico tra le aziende interessate".
             - Il testo dell'art. 1, comma 2, del  D.L.  n.  120/1989
          (Misure   di   sostegno   e   di  reindustrializzazione  in
          attuazione del piano risanamento della  siderurgia)  e'  il
          seguente:  "2.  Possono altresi' essere ammessi ai benefici
          di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese  che,
          da  data  anteriore  al  14  giugno  1988, svolgono in modo
          continuativo  e  prevalente   attivita'   di   servizio   e
          manutenzione  negli  stabilimenti siderurgici delle imprese
          di cui al comma 1, ivi comprese le imprese  edili,  nonche'
          le imprese che svolgono attivita' di produzione del carbone
          coke,  per le quali intervenga il positivo accertamento del
          CIPI, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e  c),
          della   legge   12   agosto  1977,  n.  675,  e  successive
          modificazioni.     Possono  essere  ammessi   ai   predetti
          benefici,  sempre in caso di positivo accertamento da parte
          del  CIPI,  anche  i  lavoratori  che,  occupati  da   data
          anteriore al 1› gennaio 1988, siano successivamente passati
          alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso
          di  quest'ultima  nell'attivita' di servizio e manutenzione
          presso le imprese di cui al comma 1".
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 29 della legge n.  223/1991  si
          veda in nota alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del D.L. n.
          120/1989 si veda in nota alle premesse.