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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

note: Entrata in vigore della legge: 2/2/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  2-2-1992 al: 19-7-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione di spesa e finalità


1 . Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa, catania e ragusa, indicati nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonché per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo è destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.
2 . L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:
a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma;
b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata;
c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del val di noto;
d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;
e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subì to danni per effetto degli eventi sismici;
f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;
g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta le sicilia orientale, nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico;
i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di siracusa, priolo, melilli e augusta.
3 . I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico.
4 . Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonché per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi della collaborazione dell'istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.