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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 142

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 luglio 1991, n. 195 (in G.U. 03/07/1991, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  28-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, un programma di adeguamento antisismico, in conformità alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'articolo 1, le modalità di attuazione del programma sono definite, con riferimento alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990.
2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183
((nonché con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca))
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