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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

note: Entrata in vigore della legge: 2/2/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal: 1-1-2004
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                 Autorizzazione di spesa e finalita' 
 
  1 . Per la ricostruzione dei comuni colpiti  dagli  eventi  sismici
del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa,  catania  e
ragusa,  indicati  nel  decreto  del  presidente  del  consiglio  dei
ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale  n.  17
del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 8, comma 2, della presente legge, (( e comunque per fare
fronte  ad  ogni  calamita'   verificatasi   nell'intero   territorio
regionale,))  e'  assegnato  alla  regione  siciliana  nel  sessennio
1991-1996 un contributo straordinario  di  lire  3.870  miliardi,  in
ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di  lire  245  miliardi
per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993,  di  lire  950
miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di
lire 1.040 miliardi  per  l'anno  1996.  Il  predetto  contributo  e'
destinato,  quanto  a  lire  3.115  miliardi,  al  recupero  o   alla
ricostruzione del patrimonio edilizio privato. 
  1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita'
residue sulle somme destinate al recupero o  alla  ricostruzione  del
patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per  le
finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano
di cui all'articolo 2. 
  2 . L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i
seguenti obiettivi: 
    a)  riparazione,  con  miglioramento  strutturale  o  adeguamento
antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici  e
di  uso  pubblico  danneggiati  dal  sisma.  Nei  casi  in   cui   la
ricostruzione in sito non sia  possibile  per  ragioni  urbanistiche,
geologiche  o  per  il  rispetto  della  vigente  normativa   tecnica
antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti  del
contributo spettante, l'acquisto di immobili  esistenti  che  abbiano
caratteristiche  compatibili  con   la   destinazione   dell'immobile
distrutto o danneggiato, e  siano  stati  edificati  o  adeguati  nel
rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area  di
risulta  della  costruzione  preesistente  e'  acquisita   a   titolo
gratuito,  previa  demolizione  a  cura  del  comune,  al  patrimonio
comunale ; 
    b)  riparazione,  miglioramento   strutturale   o   ricostruzione
dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in  sito  non
sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il  rispetto
della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato,
rispettivamente nei limiti del contributo  spettante,  l'acquisto  di
immobili esistenti che abbiano  caratteristiche  compatibili  con  la
destinazione dell'immobile distrutto o  danneggiato,  e  siano  stati
edificati o adeguati nel rispetto della  normativa  sismica  vigente.
Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente  e'
acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al
patrimonio comunale. 
    c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di
interesse storico, artistico e monumentale, con particolare  riguardo
al patrimonio barocco del val di noto; 
    d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto
del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del
suolo  nelle  zone  interessate  alla  ricostruzione;  adeguamento  o
ripristino degli edifici danneggiati; 
    e)  ripristino,  con  miglioramento  strutturale,  degli  edifici
produttivi industriali,  artigianali,  commerciali  e  turistici,  di
privati e di imprese, che abbiano subi' to danni  per  effetto  degli
eventi sismici; 
    f) riassetto  urbanistico  del  territorio,  con  interventi  che
privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio  edilizio
esistente; 
    g)  realizzazione  di  un  sistema  di  sorveglianza  sismica   e
vulcanica esteso a tutta le sicilia orientale, nonche' di ricerca sui
precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi  della
sicilia, in prosecuzione del programma avviato in  base  al  disposto
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,  n.  195  ,
compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni
e per un  importo  non  superiore  a  6  miliardi  annui  dell'intero
programma relativo alla prima e seconda fase del sistema; 
    h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello
periferico,  compreso  il  potenziamento   operativo   degli   organi
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ; 
    i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale
di siracusa, priolo, melilli e augusta. 
    i-bis interventi di messa in sicurezza e prevenzione del  rischio
sismico per gli edifici pubblici non statali e  per  quelli  privati,
nonche' per le infrastrutture non  statali  di  cui  alle  precedenti
lettere, ancorche'  non  danneggiati  dal  sisma,  nei  comuni  delle
province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina; 
    i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte  dei  comuni
con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far  fronte
alle  esigenze  abitative  delle  famiglie   alloggiate   nei   campi
containers. 
  3 . I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e  di
ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte  da  tecnici
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali  e  locali  o  da
liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare  la  sussistenza
del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico. 
  4 . Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere  g)  e
h)  del  comma  2,  nonche'  per  il  potenziamento  delle  reti   di
sorveglianza  sismica  e  vulcanica  nel  territorio  nazionale,   il
ministro per il coordinamento della protezione civile puo'  avvalersi
della collaborazione dell'istituto nazionale di geofisica, anche 
mediante la stipula di apposite convenzioni