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LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo  di
lucro, affiliate alle federazioni  sportive  nazionali  o  agli  enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai  sensi  delle  leggi
vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e  che  nel
periodo  d'imposta  precedente  hanno  conseguito  dall'esercizio  di
attivita' commerciali proventi per un importo non  superiore  a  lire
100 milioni,  possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e
dell'imposta locale  sui  redditi  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2. L'opzione  e'  esercitata  mediante  comunicazione  a
mezzo  lettera  raccomandata  da  inviare   al   competente   ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto  dal  primo  giorno
del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando  non
sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti  che
intraprendono  l'esercizio  di   attivita'   commerciali   esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini  delle
imposte sui redditi e di essa deve  essere  data  comunicazione  agli
uffici delle imposte dirette entro i trenta  giorni  successivi.  (2)
(3)(4)((5)) 
  2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta  hanno  superato  il
limite di lire 100 milioni, cessano  di  applicarsi  le  disposizioni
della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in  cui
il limite e' superato. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133, COME  MODIFICATA
DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 25,  comma  2)
che "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in  corso
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  l'importo  di
lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  16
dicembre 1991, n. 398, come modificato  da  ultimo  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10  novembre  1998,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  5  dicembre  1998,  in  lire
130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21  novembre
2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U.  25/11/2000,  n.276)
ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che  "A  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio  1999,
l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge  16  dicembre
1991,  n.  398,  recante  disposizioni   tributarie   relative   alle
associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  novembre  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5  dicembre  1998,  in
lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 90, comma 2)
che "A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'importo  fissato  dall'articolo  1,
comma 1, della legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  come  sostituito
dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' elevato a 250.000 euro." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 27 dicembre  2002,  n.  289,  come  modificata  dalla  L.  11
dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 90, comma  2)  che  "A
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma
1,  della  legge  16  dicembre  1991,   n.   398,   come   sostituito
dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo  di
imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo e'  elevato
a 400.000 euro".