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DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1991, n. 386

Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/12/1991.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 gennaio 1992, n. 35 (in G.U. 30/01/1992, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-12-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  procedere  alla
razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso
la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in societa' per
azioni, con la finalita'  di  valorizzare  le  strutture  produttive,
l'accesso diffuso dei  risparmiatori  e  contribuire  al  risanamento
della  spesa  pubblica,  anche   mediante   l'alienazione   di   beni
patrimoniali suscettibili di gestione economica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle  partecipazioni
statali,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   delle
finanze, del lavoro e della  previdenza  sociale  e  per  le  riforme
istituzionali e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali  e  gli  altri
enti pubblici economici, nonche' le aziende autonome statali, possono
essere trasformati in societa' per azioni. 
  2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in  conformita'
agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei
criteri  di  economicita'  ed  efficienza,  deliberati  dal  CIPE  su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche
si applicano le disposizioni di cui alla legge  30  luglio  1990,  n.
218. Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali
partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati  dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le  conseguenti  modifiche
statutarie sono deliberate dagli  organi  competenti  in  materia  in
conformita' ai criteri di cui al comma 2  ed  entro  due  mesi  dalla
formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio  e
della programmazione economica. Le societa' per azioni derivate dagli
enti di cui al  comma  1  succedono  a  questi  nella  totalita'  dei
rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale
sociale, di proprieta' dello Stato. 
  4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono  approvate
con  decreto  del  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  i  Ministri
competenti,  restando  soggette  alla  stessa   approvazione,   anche
successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto  di
voto. 
  5. Le societa' di cui al comma 1  sono  sottoposte  alla  normativa
generale vigente per le  societa'  per  azioni;  e'  fatta  salva  la
disposizione di cui all'articolo 14 della legge 12  agosto  1977,  n.
675, in materia di revisione dei bilanci d'esercizio. 
  6. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito  il  CIPE,
nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle societa' di
cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi  della  sezione  XII
del capo V del titolo V del libro  V  del  codice  civile.  I  poteri
spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono  esercitati  ai
sensi dell'articolo 2372 del codice civile. 
  7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni  che
subordinano l'attivita' degli enti ed aziende di cui  al  comma  1  a
specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti
delle societa'  da  essi  derivate,  fatti  salvi  gli  indirizzi  di
carattere  generale.  E'  abrogato  l'articolo  1  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626. 
  8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti,  discendente
dalle disposizioni contenute nel presente decreto, e'  soggetta  alla
procedura di approvazione prevista  dal  comma  4.  Sara',  comunque,
prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i  poteri
di cui all'articolo 2384 del codice civile. 
  9. Le partecipazioni, risultanti dalle  trasformazioni  di  cui  al
comma 1, fatti salvi i diritti  partecipativi  spettanti  a  soggetti
diversi dallo Stato,  possono  essere  alienate  nel  rispetto  degli
indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicita', ai
limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione,
di collocamento e  di  cessione  delle  partecipazioni  previste  dal
presente decreto. Le alienazioni  ed  ogni  altra  operazione,  dalle
quali derivi la perdita  del  controllo  di  maggioranza,  diretto  o
indiretto, da parte dello Stato nelle societa' di  cui  al  comma  1,
sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformita' a specifiche
deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalita'
dalle stesse stabilite. 
  10. Con decreti del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  CIPE,  si
provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato
finanziario e presso investitori istituzionali  delle  partecipazioni
spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse  partecipazioni
e determinazione  delle  condizioni,  dei  prezzi,  delle  entita'  e
modalita' delle cessioni, della forme di tutela dei diritti, anche di
minoranza, dell'azionista pubblico,  nonche'  all'attribuzione  delle
partecipazioni di controllo, tenute presenti  anche  le  esigenze  di
efficienza delle societa'. 
  11. Il collocamento  e  le  cessioni  delle  partecipazioni  devono
essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e  durevole
diffusione di esse fra il pubblico e da  prevenire,  anche  in  forma
indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti. 
  12. Le trasformazioni dirette alla costituzione delle  societa'  di
cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonche' le  occorrenti
valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza  di  istituti
di  intermediazione  di  comprovata   e   specifica   esperienza.   I
corrispettivi professionali per la stima dei  beni  conferiti  e  per
ogni altra valutazione prevista dal presente decreto  sono  stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia  e
giustizia. 
  13. I proventi derivanti dalla  cessione  delle  partecipazioni  di
proprieta' dello Stato sono versati all'entrata del bilancio  con  le
modalita' determinate dal Ministro del tesoro. 
  14. Per i dipendenti delle societa' per azioni di cui al comma 1 le
disposizioni  legislative  e  contrattuali,  vigenti  in  materia  di
previdenza alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  si
applicano facendo salvi i diritti quesiti  e  gli  effetti  di  leggi
speciali. Con decreti del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e  con  gli  altri
Ministri competenti, sono disciplinate le modalita' e le procedure ai
fini del conferimento dei trattamenti di previdenza. 
  15. Le deliberazioni  del  CIPE  di  cui  ai  commi  2  e  10  sono
comunicate alle competenti commissioni parlamentari, che  rendono  il
parere entro il termine regolamentare. Si  prescinde  dal  parere  se
esso non e' espresso nel predetto termine. 
  16.  Entro  tre  mesi  dall'avvio  delle  operazioni  previste  dal
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  comunica
al Parlamento una relazione contenente l'elenco  delle  societa'  per
azioni  di  cui  al  comma  1,  nonche'  delle  societa'  da   queste
direttamente  o   indirettamente   partecipate,   con   l'indicazione
dell'attivita' imprenditoriale svolta da ciascuna societa' o ente. 
  17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei
Ministri  presenta  al  Parlamento  una  relazione  sullo  stato   di
attuazione del presente decreto. 
  18. Per le trasformazioni e le conseguenti  operazioni,  inclusi  i
conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si applicano ai
fini fiscali le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n.
218, e successive modificazioni. 
  19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle operazioni
perfezionate entro cinque anni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  20. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,  le
aziende e le societa' adeguano i propri statuti alle disposizioni del
presente decreto.