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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  22-9-1977

Art. 14


È fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale.