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DECRETO-LEGGE 13 settembre 1991, n. 299

Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/09/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1991, n. 363 (in G.U. 18/11/1991, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1996)
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Testo in vigore dal: 20-9-1991
al: 23-9-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
643, i versamenti dovuti a seguito  delle  dichiarazioni  sostitutive
dei redditi dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,  nonche'
altre disposizioni tributarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 settembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per gli  immobili  posseduti  alla  data  del  31  ottobre  1991
l'imposta di cui all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si  applica,  ancorche'  non  sia
decorso il decennio, sull'incremento  di  valore  verificatosi  dalla
data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo  6  del  predetto
decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima  tassazione  per
decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991. 
  2. La disposizione del comma 1 non  si  applica  per  gli  immobili
acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e  per  quelli  per  i
quali il precedente decennio si e' compiuto tra il 1 gennaio  1990  e
il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si  applica,  altresi',
per gli immobili  esenti  dall'imposta  di  cui  all'articolo  3  del
decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per  gli  immobili  indicati  alle
lettere c), e), f) e  g)  del  secondo  comma  dell'articolo  25  del
decreto  n.  643  del  1972  la  durata  minima  della  destinazione,
richiesta dal  successivo  terzo  comma  del  medesimo  articolo  per
usufruire della esenzione, e' computata proporzionalmente alla durata
del periodo preso a base per  la  determinazione  dell'incremento  di
valore e, per i fabbricati indicati alla lettera d),  primo  periodo,
del secondo comma del predetto articolo 25 l'esenzione compete se  le
condizioni ivi previste si sono verificate per  oltre  la  meta'  del
periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono  al  31
ottobre 1991. 
  3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al
pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma  dell'articolo
4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1 novembre al  10  dicembre
1991,  presentare  la  dichiarazione   prevista   dal   sesto   comma
dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare  l'imposta  dovuta
con le  aliquote  massime  previste  dall'articolo  15  dello  stesso
decreto ed effettuare  in  unica  soluzione  il  relativo  versamento
diretto al concessionario del Servizio  centrale  della  riscossione.
Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del  calcolo  di
determinazione  dell'imposta,  con  indicazione  degli  estremi   del
versamento; nel caso di dichiarazioni relative a piu'  immobili  siti
nel  territorio  della  circoscrizione  del  medesimo   ufficio   del
registro, il versamento puo' essere  effettuato  cumulativamente  per
l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immo-
bile e risultante da ciascun prospetto di calcolo.  La  dichiarazione
puo' anche essere spedita per raccomandata e si considera  presentata
nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale. 
  4.  L'ufficio  del  registro,  salvo  l'esercizio  del  potere   di
accertamento,  verifica  i  versamenti  eseguiti,  liquida  l'imposta
dovuta  sulla  base   dei   dati   ed   elementi   risultanti   dalle
dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali  e
di calcolo. Se l'ammontare  dell'imposta  liquidata  dall'ufficio  e'
diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio  emette
avviso di liquidazione che e' notificato  al  contribuente  entro  il
secondo   anno   successivo   a   quello   di   presentazione   della
dichiarazione. 
  5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si
applica in misura pari al 30 per  cento  dell'ammontare  dell'imposta
non versata o tardivamente versata; la soprattassa e' ridotta  al  10
per cento se il versamento viene  eseguito  entro  il  quinto  giorno
successivo a quello di scadenza. 
  6. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' per la esecuzione del  versamento  di  cui  al
comma 3. Il pagamento del compenso ai concessionari e' a carico dello
Stato. 
  7. Non si applicano le disposizioni di sospensione  dei  versamenti
dei tributi previste da provvedimenti  adottati,  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  con  riferimento  a
specifiche parti del territorio nazionale. 
  8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si  applicano  le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia
il valore finale al  31  ottobre  1991  dei  fabbricati  iscritti  in
catasto non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura  non
inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite
catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi
tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con  il
decreto  del  Ministro  delle  finanze  in  data  20  gennaio   1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del  7  febbraio  1990,  un
moltiplicatore pari a cento, per le unita'  immobiliari  classificate
nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10  e
C/1; pari a cinquanta, per quelle classificate nel gruppo D  e  nella
categoria A/10 e pari a trentaquattro, per  quelle  classificate  nel
gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per
la  rettifica  del  valore  finale  dei  fabbricati  dichiarati   per
l'iscrizione  nel  catasto  ma  non  ancora  iscritti  alla  data  di
presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal  caso,
l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi  dalla  presentazione
dell'istanza di attribuzione della  rendita,  invia  all'ufficio  del
registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione  in  catasto
del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica  del  valore
finale  dei  terreni,  esclusi  quelli  per  i  quali  gli  strumenti
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento
al reddito dominicale risultante in catasto alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto  applicando  il  relativo  moltiplicatore
stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11  novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  270  del  18  novembre
1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente  articolo,
il termine del 1 gennaio 1992  indicato  nell'articolo  4,  comma  4,
primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al
1 ottobre 1991. 
  9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate
dal presente articolo e' di esclusiva spettanza dello Stato. 
  10. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978,  n.
392, e' soppresso.