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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 giugno 1991, n. 286

Regolamento recante la sostituzione dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in materia di commissioni mediche locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/9/1991
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  17-9-1991

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394;
Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare di concerto con il Ministro della sanità decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 a 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202;
Visto il decreto ministeriale n. 263 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988, con cui sono stati sostituiti gli articoli 470, 471, 472, 473, 474, e 475 nonché abrogati gli articoli 482, 483, 484 e 485, del citato regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 419 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 27 settembre 1988, con cui sono stati sostituiti gli articoli 476, 477, 478, 479 e 480 del citato regolamento;
Considerata la necessità di provvedere alla modifica dell'art. 481 del più volte citato regolamento relativo alla composizione ed alle modalità di funzionamento delle commissioni mediche locali di cui all'art. 4 della citata legge 18 marzo 1988, n. 111;
Udito il parere espresso dal comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, istituito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità 23 giugno 1988;
Esperita la procedura prevista dalla sopra citata legge n. 400/88, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 6953/4630 dell'8 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, è sostituito dal seguente:
"Art. 481 (Commissioni mediche locali) . - 1. Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità su designazione del presidente dell'unità sanitaria locale ove tale commissione medica locale opera.
2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale ove esistente ovvero in mancanza di detto ufficio il medico responsabile del settore cui secondo le disposizioni interne siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia.
3. La commissione è composta di altri due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
4. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I due membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della commissione, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
5. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati e minorati fisici, la composizione della commissione medica locale è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
6. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e può designare a presiederla in caso di assenza o impedimento, un vice presidente scelto tra i medici effettivi componenti tale organo medico collegiale. In tal caso il vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti.
7. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure d'istituti medici specialistici, appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.
8. La commissione medica locale opera presso idonei locali dell'unità sanitaria locale, facilmente accessibili, anche per i portatori di handicap senza alcun onere per la commissione medesima.
9. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste nonché assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unità sanitaria locale.
10. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute, curando altresì la convocazione di coloro che debbono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati.
L'interessato che ne faccia richiesta può essere assistito a sue spese durante la visita da un medico di fiducia.
11. Nel caso previsto dall'art. 81, quarto comma, lettera d), del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in cui l'accertamento viene richiesto alle commissioni mediche locali, dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale all'uopo indicata e comunicato all'autorità richiedente.
12. L'esito dei giudizi di non idoneità delle commissioni mediche locali, deve essere comunicato alle prefetture di residenza dei soggetti esaminati se relativi a patenti da rilasciarsi per la prima volta oppure alle prefetture che hanno rilasciato le patenti negli altri casi, e al centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile territorialmente competenti.
13. I certificati debbono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, ai quali abilita la patente richiesta e, se necessario possono essere integrati da fogli aggiuntivi.
14. I giudizi delle commissioni mediche locali possono anche essere formulati a maggioranza. In tali casi il motivo del dissenso deve essere espresso sui certificati.
15. I certificati delle commissioni mediche locali debbono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero se inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
16. Entro la fine di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, ha l'obbligo di inviare al Ministero dei trasporti ed a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento di tale organo, relativo all'anno precedente sul numero e tipo di visite mediche effettuate per sedute e quant'altro ritenuto necessario.
17. Con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime".
Note alle premesse:
- L'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 111/1988, è così formulato:
"Art. 81 (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida). - 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.
4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;
c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80;
d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'art. 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 91, tredicesimo comma, n. 1.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Con decreto dei Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:
a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonché, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.
9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".
- Si riporta il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 16 della legge n. 111/1988:
"2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE".
- Il D.M. n. 263 del 23 giugno 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1988, reca: "Norme di attuazione degli articoli 4, comma 8, e 16 commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida".
- Il D.M. n. 419 del 27 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1988, reca: "Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16, commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida categorie A, B e C speciali".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.