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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 giugno 1991, n. 286

Regolamento recante la sostituzione dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in materia di commissioni mediche locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/9/1991
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vigente al 07/05/2024
Testo in vigore dal: 17-9-1991
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che
sostituisce  l'art.  81  del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della
legge  14  febbraio  1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto
1974, n. 394;
  Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta  legge,  con
il  quale  e'  data  facolta' al Ministro dei trasporti di emanare di
concerto con il Ministro  della  sanita'  decreti  di  modifica,  tra
l'altro, degli articoli da 470 a 485 del regolamento per l'esecuzione
del  testo  unico  di cui sopra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e con decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202;
  Visto il decreto ministeriale  n.  263  emanato  dal  Ministro  dei
trasporti  di  concerto  con  il  Ministro della sanita' il 23 giugno
1988, con cui sono stati sostituiti gli articoli 470, 471, 472,  473,
474,  e  475  nonche'  abrogati gli articoli 482, 483, 484 e 485, del
citato regolamento;
  Visto il decreto ministeriale  n.  419  emanato  dal  Ministro  dei
trasporti  di  concerto con il Ministro della sanita' il 27 settembre
1988, con cui sono stati sostituiti gli articoli 476, 477, 478, 479 e
480 del citato regolamento;
  Considerata la necessita' di provvedere alla modifica dell'art. 481
del piu' volte citato regolamento relativo alla composizione ed  alle
modalita'  di  funzionamento  delle commissioni mediche locali di cui
all'art. 4 della citata legge 18 marzo 1988, n. 111;
  Udito il parere espresso dal comitato tecnico di cui  all'art.  81,
comma  9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 18  marzo
1988,  n.  111,  istituito  con decreto del Ministro dei trasporti di
concerto con il Ministro della sanita' 23 giugno 1988;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere espresso dall'adunanza generale  del  Consiglio  di
Stato reso in data 12 luglio 1990;
  Esperita  la procedura prevista dalla sopra citata legge n. 400/88,
art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  alla nota n. 6953/4630 dell'8
novembre 1990;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 481 del regolamento  per  l'esecuzione  del  testo  unico
delle  norme  sulla  disciplina della circolazione stradale approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,  n.  420,
sostituito  dall'art.  12 del decreto del Presidente della Repubblica
23 settembre 1976, n. 995, e modificato dall'art. 4 del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 481 (Commissioni mediche locali) . - 1. Il  presidente  della
commissione  medica  locale  e' nominato con decreto del Ministro dei
trasporti di concerto con il Ministro della sanita'  su  designazione
del  presidente  dell'unita'  sanitaria  locale  ove tale commissione
medica locale opera.
    2. Il presidente  di  tale  commissione  deve  essere  il  medico
responsabile  dell'ufficio  medico  legale  ove  esistente  ovvero in
mancanza di detto ufficio il  medico  responsabile  del  settore  cui
secondo  le  disposizioni  interne siano attribuite le corrispondenti
funzioni in materia.
   3. La commissione e' composta di altri due membri effettivi  e  di
due  supplenti  ricompresi  fra i medici di cui all'art. 81 del testo
unico delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62,
dall'art.  2  della  legge  14  agosto  1974,  n.  394,  e sostituito
dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
   4. Tali medici, tutti in attivita'  di  servizio,  sono  designati
dalle   amministrazioni   competenti.   I  due  membri,  effettivi  o
supplenti,  partecipanti  alle  sedute  della   commissione,   devono
appartenere ad amministrazioni diverse.
   5.  Qualora  l'accertamento  medico  sia  richiesto  da mutilati e
minorati fisici, la composizione della commissione medica  locale  e'
integrata  da  un  ingegnere  appartenente  al  ruolo  della carriera
direttiva  tecnica  della  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile   dei   trasporti   in   concessione,  nonche'  da  un  medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
   6.  Il  presidente,  sulla  base  delle   designazioni   ricevute,
costituisce   la   commissione  medica  locale  e  puo'  designare  a
presiederla in caso di assenza  o  impedimento,  un  vice  presidente
scelto   tra   i  medici  effettivi  componenti  tale  organo  medico
collegiale. In tal caso il vicepresidente e' sostituito  da  uno  dei
supplenti.
   7.  La  commissione  puo'  avvalersi  di singoli consulenti oppure
d'istituti medici specialistici, appartenenti a strutture  pubbliche,
con onere a carico del soggetto esaminato.
   8.  La  commissione  medica  locale  opera  presso  idonei  locali
dell'unita' sanitaria locale, facilmente  accessibili,  anche  per  i
portatori di handicap senza alcun onere per la commissione medesima.
   9.  Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed
alla  natura  delle  richieste  nonche'  assicura  il   funzionamento
dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale
in servizio presso l'unita' sanitaria locale.
   10.  Per  ogni  commissione  opera  un  ufficio  di segreteria che
organizza le sedute, curando altresi' la convocazione di  coloro  che
debbono  sottoporsi  agli  accertamenti  sanitari  e  la  raccolta  e
l'archiviazione  della  documentazione  sanitaria  degli   esaminati.
L'interessato  che  ne  faccia  richiesta puo' essere assistito a sue
spese durante la visita da un medico di fiducia.
   11. Nel caso previsto dall'art. 81, quarto comma, lettera d),  del
testo  unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62,
dall'art.  2  della  legge  14  agosto  1974,  n.  394,  e sostituito
dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in cui  l'accertamento
viene  richiesto  alle  commissioni  mediche  locali,  dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei  trasporti
in  concessione,  l'accertamento  deve  essere  effettuato  presso la
commissione   medica   locale   all'uopo   indicata   e    comunicato
all'autorita' richiedente.
   12. L'esito dei giudizi di non idoneita' delle commissioni mediche
locali,  deve  essere  comunicato  alle  prefetture  di residenza dei
soggetti esaminati se relativi a patenti da rilasciarsi per la  prima
volta  oppure  alle  prefetture che hanno rilasciato le patenti negli
altri casi, e al centro elaborazione dati  della  Direzione  generale
della  motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione per il
tramite  degli  uffici  provinciali   della   motorizzazione   civile
territorialmente competenti.
   13. I certificati debbono essere compilati in ciascuna delle parti
relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi
di  veicoli,  ai  quali abilita la patente richiesta e, se necessario
possono essere integrati da fogli aggiuntivi.
   14. I giudizi  delle  commissioni  mediche  locali  possono  anche
essere  formulati  a maggioranza. In tali casi il motivo del dissenso
deve essere espresso sui certificati.
   15. I certificati delle commissioni mediche locali debbono  essere
consegnati  agli  interessati  previa  sottoscrizione per ricevuta ed
apposizione della data di consegna, ovvero se inoltrati per posta con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
   16. Entro la fine di febbraio di ogni  anno  il  presidente  della
commissione  medica  locale, ha l'obbligo di inviare al Ministero dei
trasporti ed a quello della sanita'  una  dettagliata  relazione  sul
funzionamento di tale organo, relativo all'anno precedente sul numero
e tipo di visite mediche effettuate per sedute e quant'altro ritenuto
necessario.
   17. Con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro da emanare
entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati  i  diritti  dovuti  dagli
utenti  per  le  operazioni  di  competenza delle commissioni mediche
locali, le quote da destinare per le  spese  di  funzionamento  delle
stesse,  comprese  quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche'
le quote per gli emolumenti ed i  rimborsi  di  spese  ai  componenti
delle commissioni medesime".
          Note alle premesse:
             - L'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina
          della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno
          1959,  n.  393, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della
          legge n. 111/1988, e' cosi' formulato:
             "Art. 81 (Requisiti fisici e psichici per la patente  di
          guida). - 1. Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere
          la  patente  di  guida chi sia affetto da malattia fisica o
          psichica, deficienza organica  o  minorazione  anatomica  o
          funzionale  che impedisca di condurre con sicurezza veicoli
          a motore.
             2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne
          per   i   casi   stabiliti   nel  comma  4,  e'  effettuato
          dall'ufficio medico  legale  dell'unita'  sanitaria  locale
          territorialmente   competente  o  da  un  ispettore  medico
          dell'Ente  delle  ferrovie  dello  Stato  o  da  un  medico
          militare  in  servizio  permanente effettivo o da un medico
          responsabile dei servizi di base del distretto sanitario  o
          da  un  medico  del  ruolo professionale dei sanitari della
          polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del
          lavoro, tutti in attivita' di servizio.
             3. L'accertamento di cui al comma 2  deve  risultare  da
          certificazione  di  data  non  anteriore  a  tre mesi dalla
          presentazione della domanda per sostenere l'esame.
             4.  L'accertamento  delle  condizioni  psico-fisiche   e
          psico-tecniche  e' effettuato da commissioni mediche locali
          costituite in ogni provincia  presso  le  unita'  sanitarie
          locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:
               a) dei mutilati e minorati fisici;
               b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed
          abbiano  titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in
          servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a  pieno
          carico,    superiore    a    3,5   tonnellate,   autotreni,
          autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il
          cui peso complessivo, a pieno carico, non sia  superiore  a
          20 tonnellate, macchine operatrici;
               c)   dei   titolari   di  patente  per  la  guida  dei
          motoveicoli o degli autoveicoli di  cui  al  settimo  comma
          dell'art. 80;
               d)  di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal
          prefetto o dall'ufficio  provinciale  della  motorizzazione
          civile dei trasporti in concessione.
             5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma
          4  e'  ammesso  ricorso entro trenta giorni al Ministro dei
          trasporti, il quale decide  avvalendosi  del  parere  degli
          organi  sanitari  periferici dell'Ente delle ferrovie dello
          Stato, fino a che non sara' diversamente disposto ai  sensi
          del sesto comma dell'art. 24 della legge 17 maggio 1985, n.
          210.
             6.  Di  tale  parere il Ministro dei trasporti si avvale
          anche in sede di decisione del ricorso  avverso  la  revoca
          della  patente  di  guida  disposta  dal  prefetto ai sensi
          dell'art. 91, tredicesimo comma, n. 1.
             7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli  aspiranti
          di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
          avvale  della  collaborazione  di  medici  appartenenti  ai
          servizi territoriali della riabilitazione.
             8. Con decreto dei Ministro dei trasporti,  di  concerto
          con il Ministro della sanita', sono stabiliti:
               a)   i  requisiti  psico-fisici  e  psico-tecnici  per
          conseguire e confermare le patenti di guida;
               b)  le  modalita'  di  rilascio  ed  i   modelli   dei
          certificati medici;
               c)  la  composizione  e  le modalita' di funzionamento
          delle commissioni mediche di cui al comma  4,  delle  quali
          dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi
          territoriali   della   riabilitazione,   qualora    vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera a) del citato comma 4  nonche',  sempre  in  questa
          ipotesi,  un ingegnere appartenente al ruolo della carriera
          direttiva   tecnica   della   Direzione   generale    della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione con
          altresi' l'intervento, ove richiesto  dall'interessato,  di
          un medico di sua fiducia.
             9.  Il  decreto  di  cui  al  comma  8 e' emanato previo
          parere, per gli aspetti relativi ai portatori di  handicap,
          di  un  apposito comitato tecnico istituito con decreto del
          Ministro dei trasporti, di concerto con il  Ministro  della
          sanita'.  Il  comitato  ha anche il compito di fornire alle
          commissioni  mediche  locali  informazioni   sul   continuo
          progresso  tecnico-scientifico  che ha riflessi sulla guida
          di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".
             -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  secondo  e  terzo
          dell'art. 16 della legge n. 111/1988:
             "2. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adeguare
          alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive
          comunitarie  e  agli accordi internazionali in materia, con
          propri decreti, gli articoli da 470 a 507  del  regolamento
          per   l'esecuzione   del  testo  unico  delle  norme  sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
          420, di concerto con il  Ministro  della  sanita'  per  gli
          articoli da 470 a 485. In tali decreti si avra' particolare
          riguardo  alle  esigenze  di  facilitare  la  mobilita' dei
          portatori di handicap, tenendo  conto  in  particolare  che
          l'efficienza  alla  guida deve essere valutata con l'uso di
          eventuali apparecchi  di  protesi,  ausili  ed  adattamenti
          tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere
          comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione
          dei  decreti  si dovra' altresi' tener conto degli elementi
          forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'art. 81
          del testo unico delle  norme  sulla  circolazione  stradale
          come  sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente
          legge.
             3. Entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  il Ministro dei trasporti emana i decreti
          relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con
          il Ministro della sanita',  dell'allegato  III  alla  prima
          direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  del 4
          dicembre 1980, n. 80/1263/CEE".
             - Il D.M. n. 263 del  23  giugno  1988,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13
          luglio  1988, reca:  "Norme di attuazione degli articoli 4,
          comma 8, e 16 commi 2 e 3, della legge 18  marzo  1988,  n.
          111,  relative  ai requisiti psicofisici e psicotecnici per
          il conseguimento, la conferma e la revisione della  patente
          di guida".
             - Il D.M. n. 419 del 27 settembre 1988, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  230  del  30 settembre 1988, reca:
          "Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e  16,
          commi  secondo  e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111,
          relativi  ai  requisiti  psicofisici  e psicotecnici per il
          conseguimento, la conferma e la revisione della patente  di
          guida categorie A, B e C speciali".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbono recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.