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LEGGE 20 maggio 1991, n. 158

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 5-6-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  5-6-1991 al: 31-12-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Interventi in favore della comunità scientifica
e delle associazioni di volontariato
1. È differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine già indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 415/1989 reca: "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie". L'art. 30 del citato D.L. n. 415/1989 ha prorogato il termine al 31 dicembre 1990.
- Il testo degli articoli 9 e 11 del D.L. n. 159/1984 è il seguente:
"Art. 9 - 1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostruire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.
4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.
7. Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.
8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985".
"Art. 11. - Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati".