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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 febbraio 1991, n. 63

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1995)
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vigente al 06/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-3-1991
                             IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797 del 12 marzo 1985 
  concernente  il  miglioramento  dell'efficienza   delle   strutture
  agrarie; 
Visti i regolamenti CEE del Consiglio n. 1094 del 25 aprile 1988, 
n. 1609 del 29 maggio 1989 e n. 2176 del 24 luglio  1990,  che  hanno
modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro
di   seminativi   dalla   produzione,   l'estensivizzazione   e    la
riconversione della produzione nonche' gli aiuti all'imboschimento; 
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272  del  29  aprile
1988 che fissa le modalita' di applicazione del regime di  aiuti  per
incoraggiare  il  ritiro  di  seminativi  dalla   produzione   ed   i
regolamenti della Commissione n. 3981 del 20 dicembre 1989, e n. 3481
del 30 novembre 1990, che lo hanno modificato; 
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273  del  29  aprile
1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle
regioni o zone che possono essere esentate  dai  regimi  di  messa  a
riposo di seminativi, di estensivizzazione e di  riconversione  della
produzione; 
  Visti i decreti ministeriali del 12 e 26 settembre 1985  e  del  26
marzo  1986  recanti  disposizioni  nazionali   di   attuazione   del
regolamento CEE n. 797/85; 
  Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la  Commissione  CEE  ha
chiarito che, in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, lettera
b), del regolamento  CEE  del  Consiglio  n.  1094/88,  le  modalita'
finanziarie  e  le  conseguenti  rendicontazioni  devono   far   capo
all'organismo d'intervento; 
  Visti i propri decreti n. 34 del 16 gennaio 1989  e  n.  35  dell'8
febbraio 1990 e considerata la necessita' di sostituire  quest'ultimo
con il presente provvedimento a valere  dalla  campagna  1990-91  per
tener conto dell'esperienza acquisita durante le passate campagne  di
applicazione del regime di aiuti e delle modifiche intervenute  nella
normativa  comunitaria,  nonche'   dei   chiarimenti   interpretativi
verificatisi; 
  Visto l'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977,  n.  616,  che  trasferisce  alle  regioni  le  funzioni
amministrative  relative  all'applicazione  dei   regolamenti   delle
Comunita' europee, nelle materie di loro competenza; 
  Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986,  n.  701,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n.  898,  con  cui  sono
state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di  aiuti
comunitari al settore agricolo; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 19 marzo 1990,  n.  55,  che  ha  predisposto  nuove
misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 7 febbraio 1991; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 476 del 19 febbraio 1991; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Finalita' generali 
  1. Il presente regolamento ha lo scopo  di  adattare  alla  realta'
nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del
Consiglio  delle  Comunita'  europee   in   data   12   marzo   1985,
limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi
dalla produzione. 
  2. L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro,
dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto  speciale,
dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA. 
  3. La provincia autonoma di Trento  e'  esentata  dall'applicazione
del regime di ritiro dei seminativi dalla  produzione  ai  sensi  del
regolamento CEE n. 1273/88. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 93 del 30
          marzo 1985.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1094/88 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 106
          del 27 aprile 1988.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1609/89 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 165
          del 15 giugno 1989.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2176/90 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 198
          del 28 luglio 1990.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1272/88 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 121
          dell'11 maggio 1988.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  3981/89 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 380
          del 29 dicembre 1989.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  3481/90 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 336
          del 1  dicembre 1990.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1273/88 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 121
          dell'11 maggio 1988.
             -  Il  D.M.  12 settembre 1985 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985.
             -  Il  D.M.  26 settembre 1985 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1  ottobre 1985.
             -  Il  D.M.  26  marzo  1986  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986.
             -  Il D.M. n. 34/1989 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989.
             - Il D.M. n. 35/1990 e' stato pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  48
          del 27 febbraio 1990.
             - Il D.P.R. n. 616/1977, reca attuazione della delega di
          cui all'art. 1 della legge  22  luglio  1975,  n.  382,  in
          materia  di  trasferimento  e di delega di funzioni statali
          alle regioni a statuto ordinario.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.