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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1990, n. 413

Disposizioni urgenti in favore delle comunità montane.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 febbraio 1991, n. 57 (in G.U. 01/03/1991, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  31-12-1990 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare gli stanziamenti in bilancio per il corrente anno, finalizzati al sostegno delle comunità montane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo della montagna, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è integrata per l'anno 1990 di lire 50.000 milioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento "Contributi a favore delle comunità montane", iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.