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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1990, n. 413

Disposizioni urgenti in favore delle comunità montane.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 febbraio 1991, n. 57 (in G.U. 01/03/1991, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 31-12-1990
al: 5-6-2012
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare gli
stanziamenti  in  bilancio  per  il  corrente  anno,  finalizzati  al
sostegno delle comunita' montane;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo della montagna, pari a
lire 100.000  milioni  per  l'anno  1990,  iscritta  nello  stato  di
previsione   del   Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica ai sensi dell'articolo 12, comma 4,  del  decreto-legge  28
dicembre  1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38, e' integrata per l'anno  1990  di  lire  50.000
milioni.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
50.000  milioni  per  l'anno  1990,  si  provvede  mediante  parziale
riduzione  dell'accantonamento  "Contributi  a favore delle comunita'
montane", iscritto al capitolo 9001 dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1990.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.