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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403 (in G.U. 29/12/1990, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1994)
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Testo in vigore dal: 2-11-1990
al: 29-12-1990
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire al  31
dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione
per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle  province
e  delle  comunita'  montane,   nonche'   di   emanare   disposizioni
concernenti i mutui  a  copertura  dei  disavanzi  delle  aziende  di
trasporto,  l'alienazione  del  patrimonio  disponibile  degli   enti
locali, la proroga dei termini entro cui deliberare  le  tariffe  dei
tributi comunali e la  variazione  dei  limiti  di  reddito  ai  fini
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      Il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                               Bilancio 
  1. Il termine per l'approvazione  dei  bilanci  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni,  delle  province  e
delle comunita' montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, e' differito al 31 dicembre 1990. 
  2. Decorso infruttuosamente  tale  termine  l'organo  regionale  di
controllo, improrogabilmente entro il 10  gennaio  1991,  diffida  il
consiglio,  con  lettera  notificata  ai   singoli   consiglieri,   a
deliberare il bilancio entro i  successivi  dieci  giorni,  trascorsi
inutilmente i quali l'organo di controllo adotta i  provvedimenti  di
cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  3.  Qualora  l'organo  regionale  di  controllo  non   provveda   i
provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal prefetto. 
  4. Le province,  i  comuni  e  le  comunita'  montane,  nelle  more
dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte  dell'organo  di
controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in  misura
non   superiore   mensilmente   ad   un   dodicesimo   delle    somme
definitivamente  previste   nell'ultimo   bilancio   approvato,   con
esclusione delle spese tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
  5. La disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica  anche  alle
fattispecie di cui al commi 2 e 3.