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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 aprile 1990, n. 184

Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/7/1990
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Testo in vigore dal: 13-7-1990
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  i regolamenti CEE numeri 1153/75 e 986/89 della commissione,
che dettano le norme in materia di documenti di accompagnamento e  di
registri per il settore vitivinicolo;
  Visti  i  regolamenti  CEE numeri 355/79 e 2392/89 del Consiglio, e
997/81 della commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia
di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;
  Visto  il decreto ministeriale 22 maggio 1975, concernente norme in
materia di documenti di accompagnamento e di  registri  di  carico  e
scarico dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto ministeriale 8 novembre 1986, relativo alle nuove
prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei  prodotti
vitivinicoli,   emanato   ai   sensi   dell'art.   7,  comma  4,  del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto
1986, n. 462;
  Viste  le  disposizioni  fiscali  in  materia ed, in particolare, i
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e  6
ottobre  1978,  n.  627,  il  decreto  ministeriale 29 novembre 1978,
riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento  dei  beni viaggianti, nonche' l'art. 3 della legge 2
maggio 1976, n. 160,  ed  il  decreto  ministeriale  4  maggio  1981,
concernenti  le  caratteristiche,  la fabbricazione, l'importazione e
l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura
di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo;
  Visto  l'art.  19  del  regolamento  CEE  n. 986/8z9 che prevede la
possibilita'  da  parte  degli  Stati   membri   di   fissare   norme
complementari rispetto a quelle comunitarie, in materia di registri;
  Visto  l'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
riferimento alla delega attribuita dall'art. 35,  ultimo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 16 novembre 1989;
  Vista  la  comunicazione in data 12 dicembre 1989 al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Considerata la necessita' di prevedere le norme di applicazione per
gli aspetti che il regolamento  CEE  n.  986/89  demanda  agli  Stati
membri;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del regolamento CEE n. 986/89 per "organismo competente"
si intende l'Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma,
via  XX  Settembre  n.  20, di seguito indicato "Ispettorato centrale
repressione frodi".
  2.  Ai  soli  fini della definizione di "rivenditore al minuto", di
cui all'art. 2, paragrafo 1,  lettera  c),  del  regolamento  CEE  n.
986/89, per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite di vini in
recipienti  di  volume  nominale  non  superiore  a  60  litri,   con
l'ulteriore limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri ed
a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano  quantita'
superiori  a  50  ettolitri  di  vino,  escludendo dal computo i vini
condizionati in recipienti di volume nominale  fino  a  5  litri.  La
definizione  di  cui  al  precedente  comma  si  applica  anche per i
depositi dei rivenditori al minuto.
  3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
    a)  per  "prodotti"  o  "prodotti  vinicoli":  i  prodotti  ed  i
sottoprodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87  ed
i corrispondenti prodotti importati dall'estero;
    b)  per  "codice":  il numero attribuito ad ogni persona fisica o
giuridica soggetta alla  tenuta  dei  registri  di  cui  al  presente
regolamento dall'ufficio repressione frodi competente per territorio.
          AVVERTENZA;
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1153/75 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  113
          del 1› maggio 1975.
             - Il regolamento CEE n. 986/89 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale CEE n. L 106/1 del 18 aprile 1989.
             - Il regolamento CEE n. 355/79 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale CEE n. L 054 del 5 marzo 1979.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2392/89 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 232/13 del 9 agosto 1989.
             -  Il  D.M.  22  maggio  1975  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 agosto 1975.
             -  Il  D.M.  8  novembre  1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 1986, ed e' stato
          modificato  dal  D.M.  26  gennaio  1987, n. 21, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  32  del  9  febbraio  1987,  e
          integrato  dal D.M. 4 agosto 1987, n. 346, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1987.
             -  L'art. 7, comma 4, del D.L. n. 282/1986 cosi' recita:
          "4. Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono   stabilite   nuove  prescrizioni  relativamente  alle
          bollette  di  accompagnamento  previste  dall'art.  35  del
          D.P.R.  12  febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo
          ai dati in esse  contenuti,  alla  destinazione,  tenuta  a
          conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le
          bollette stesse non restino nella esclusiva  disponibilita'
          del  venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle
          singole partite di vino".
             -  Il D.P.R. n. 633/1972 reca: "Istituzione e disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto".
             -  Il  D.M.  29  novembre 1978 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978.
             -  Il  D.M.  4  maggio  1981  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  dell'art.  35, ultimo comma, del D.P.R. n.
          162/1965 e' il seguente:  "Con  decreto  del  Ministro  per
          l'agricoltura  e  le foreste, di concerto con quello per le
          finanze,  sono  altresi'   stabilite   le   modalita'   per
          l'emissione  delle  bollette  di  accompagnamento,  per  la
          tenuta dei registri di carico  e  scarico,  per  la  tenuta
          delle  schede  di produzione e per il controllo dell'uso di
          dette  documentazioni,  in  armonia  con  le   disposizioni
          previste dalle leggi finanziarie".
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2, paragrafo
          1, lettera c), del precitato regolamento CEE n.  986/89:  "
          c):  rivenditori al minuto: le persone fisiche o giuridiche
          o  le  associazioni  di   tali   persone   che   esercitano
          professionalmente   un'attivita'   commerciale   avente  ad
          oggetto  la  vendita  diretta  al  consumatore  di  piccoli
          quantitativi,  stabiliti  da  ciascuno Stato membro tenendo
          conto delle caratteristiche  particolari  del  commercio  e
          della  distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine
          attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente,  impianti
          per  il  condizionamento dei vini in grosse quantita' o che
          esercitano la vendita ambulante di  vini  trasportati  alla
          rinfusa".