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LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2018)
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vigente al 09/01/2019
Testo in vigore dal: 19-11-2015
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini della presente legge sono considerati  servizi  pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto  di
lavoro,  anche  se  svolti  in  regime  di  concessione  o   mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti  della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,  alla  salute,  alla
liberta'  ed  alla  sicurezza,   alla   liberta'   di   circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla  liberta'
di comunicazione. 
  2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto  di  sciopero
con  il  godimento  dei  diritti  della  persona,  costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le  regole  da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettivita', nel  loro  contenuto  essenziale,  dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle  prestazioni  individuate  come  indispensabili  ai
sensi dell'articolo 2; 
    a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute,  della
liberta'  e  della  sicurezza  della  persona,  dell'ambiente  e  del
patrimonio  storico-artistico;  la  sanita';  l'igiene  pubblica;  la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani  e
di quelli speciali, tossici e nocivi;  le  dogane,  limitatamente  al
controllo su animali e su merci deperibili;  l'approvvigionamento  di
energie, prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima
necessita', nonche'  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia,  con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale  ed  a  quelli
cautelari ed urgenti, nonche' ai  processi  penali  con  imputati  in
stato  di  detenzione;  i  servizi  di  protezione  ambientale  e  di
vigilanza sui beni culturali; ((l'apertura al pubblico  regolamentata
di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo
101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;)) 
    b) per quanto concerne la tutela della liberta' di  circolazione;
i  trasporti  pubblici  urbani  ed  extraurbani   autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi  limitatamente  al
collegamento con le isole; 
    c) per quanto concerne  l'assistenza  e  la  previdenza  sociale,
nonche' gli emolumenti retributivi o comunque  quanto  economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a
diritti della persona  costituzionalmente  garantiti;  i  servizi  di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario; 
    d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione  pubblica,  con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei
servizi degli  asili  nido,  delle  scuole  materne  e  delle  scuole
elementari, nonche' lo svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione; 
    e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione; le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.