DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 101
                   Istituti e luoghi della cultura

   1.  Ai  fini  del  presente  codice  sono  istituti e luoghi della
cultura  i  musei,  le  biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali.
   2. Si intende per:
a) "museo",  una struttura permanente che acquisisce, (( cataloga, ))
   conserva,  ordina  ed  espone  beni  culturali  per  finalita'  di
   educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie (( , cataloga
   ))  e  conserva  un  insieme  organizzato  di  libri,  materiali e
   informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e
   ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo
   studio;
c) "archivio",  una  struttura permanente che raccoglie, inventaria e
   conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la
   consultazione per finalita' di studio e di ricerca.
d) "area  archeologica",  un  sito  caratterizzato  dalla presenza di
   resti  di  natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o
   di eta' antica;
e) "parco  archeologico",  un  ambito  territoriale caratterizzato da
   importanti  evidenze  archeologiche  e dalla compresenza di valori
   storici,   paesaggistici   o  ambientali,  attrezzato  come  museo
   all'aperto;
f) "complesso  monumentale",  un insieme formato da una pluralita' di
   fabbricati  edificati  anche  in  epoche diverse, che con il tempo
   hanno  acquisito,  come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
   storica o etnoantropologica.

   3.  Gli  istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano
un servizio pubblico.
   4.  Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di
cui  al  comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al
pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.