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LEGGE 5 giugno 1990, n. 135

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

note: Entrata in vigore della legge: 9-6-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
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Testo in vigore dal: 12-5-2013
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   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                                Art. 1 
                 (Piano di interventi contro l'AIDS) 
  1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni  da  HIV
mediante  le  attivita'  di  prevenzione  e  di   assicurare   idonea
assistenza alle persone affette da  tali  patologie,  in  particolare
quando  necessitano   di   ricovero   ospedaliero,   e'   autorizzata
l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano
ministeriale predisposto dalla Commissione  nazionale  per  la  lotta
contro l'AIDS. 
   a) interventi di carattere poliennale riguardanti la  prevenzione,
l'informazione, la ricerca,  la  sorveglianza  epidemiologica  ed  il
sostegno dell'attivita' del volontariato, attuati  con  le  modalita'
previste  dall'azione  programmata  del  Piano  sanitario   nazionale
riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti  degli  stanziamenti  ivi
previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanita'; 
   b) costruzione e ristrutturazione  dei  reparti  di  ricovero  per
malattie  infettive,  comprese  le  attrezzature  e  gli  arredi,  la
realizzazione  di  spazi  per  attivita'   di   ospedale   diurno   e
l'istituzione  o  il  potenziamento  dei  laboratori  di   virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed
istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre  1978,  n.
833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con
priorita'  per  le  opere  di   ristrutturazione   e   con   graduale
realizzazione delle nuove costruzioni,  secondo  le  indicazioni  che
periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta
contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  e  il  Consiglio  sanitario
nazionale,  in  relazione  alle  previsioni  epidemiologiche  e  alle
conseguenti esigenze assistenziali; 
   c)  assunzione   di   personale   medico   e   infermieristico   a
completamento degli organici delle strutture di ricovero di  malattie
infettive e dei laboratori di cui alla lettera b),  e  del  personale
laureato non medico e tecnico occorrente per  gli  stessi  laboratori
negli  ospedali,  nonche'  nelle  cliniche   ed   istituti   di   cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  a  graduale
attuazione  degli  standard  indicati  dal  decreto  ministeriale  13
settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  225  del  24
settembre 1988, fino ad una  spesa  complessiva  annua  di  lire  120
miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990; 
   d)  svolgimento  di  corsi  di  formazione  e   di   aggiornamento
professionale per il personale dei reparti di ricovero  per  malattie
infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati  di  AIDS  da
tenersi fuori dell'orario di servizio, con  obbligo  di  frequenza  e
corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni
lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi; 
   e) potenziamento di servizi  di  assistenza  ai  tossicodipendenti
mediante la graduale assunzione di unita' di  personale  sanitario  e
tecnico, da ripartire tra  le  regioni  e  le  province  autonome  in
proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una  spesa  complessiva
annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi  per  l'anno
1990; 
   f)  potenziamento  dei  servizi  multizonali  per  le  malattie  a
trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione  di  unita'  di
personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province
autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad  una  spesa
complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime; 
   g) potenziamento dei ruoli del personale  dell'Istituto  superiore
di sanita'. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo,
ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  alla  presente
legge, le dotazioni organiche dei ruoli  dell'Istituto  superiore  di
sanita' previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro II
lettere a) e b), quadro III lettera a)  e  quadro  IV,  annessa  alla
legge 7  agosto  1973,  n.  519,  e  successive  modificazioni,  sono
incrementate, a partire  dal  1'  gennaio  1991,  rispettivamente  di
4,20,5,5,5, e 20 unita'. Al relativo onere, valutato in lire  2.018,5
milioni in ragione d'anno, si provvede  mediante  quota  parte  delle
maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi
a pagamento resi a terzi  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  sono
adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al  comma
terzo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in  modo  da
assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a  lire  10.000
milioni. Le unita' di personale di  cui  ai  quadri  II,  III  e  IV,
portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle  vigenti
disposizioni,  mediante  utilizzo  delle  graduatorie  dei   concorsi
espletati nell'ultimo quinquennio. ((6)) 
  2. Le unita' sanitarie locali, sulla base di  indirizzi  regionali,
promuovono la graduale attivazione di servizi per  il  trattamento  a
domicilio  dei  soggetti  affetti  da  AIDS  e  patologie  correlate,
finalizzati a garantire idoena e qualificata assistenza nei  casi  in
cui,  superata  la  fase  acuta  della  malattia,  sia  possibile  la
dimissione dall'ospedale e la presecuzione delle  occorrenti  terapie
presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo
mediante  l'impiego,  per  il   tempo   necessario,   del   personale
infermieristico  del  reparto  ospedaliero  da  cui  e'  disposta  la
dimissione che operera' a domicilio secondo le stesse norme  previste
per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici  del  reparto
stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e  la
collaborazione, quando possibile, del volontariato  e  del  personale
infermietistico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento  a
domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le
regioni  e  le  province  autonome  in  proporzione  alle  rispettive
esigenze entro il limite  di  spesa  complessiva  annua  di  lire  60
miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il  1990,  puo'  essere
attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con
il  ricorso  ad  istituzioni  di  volontariato  o  ad  organizzazioni
assistenziali  diverse   all'uopo   convenzionate   o   a   personale
infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei
responsabili   del   reparto    ospedaliero.    Le    modalita'    di
convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale. 
  3. Gli spazi per l'attivita'  di  ospedale  diurno,  da  realizzare
secondo le previsioni del comma 1, lettera  b),  sono  funzionalmente
aggregati alle unita' operative di degenza, nel rapporto di un  posto
di assistenza a  ciclo  diurno  per  ogni  cinque  posti  di  degenza
ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard
di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento,  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  sono
stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da  parte  delle  unita'
sanitarie locali  dei  posti  di  assistenza  a  ciclo  diurno  negli
ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e
alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni  da  HIV,
nonche' criteri uniformi per l'attivazione  dei  servizi  di  cui  al
comma 2 e sugli organici relativi. 
  4. Nelle singole regioni e province  autonome,  gli  interventi  di
costruzione e ristrutturazione dei posti letto e  quelli  di  adegua-
mento degli organici, entro le  complessive  previsioni  quantitative
stabilite al comma 1, lettere b)  e  c),  possono  essere  realizzati
anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i
piani regionali, nell'assistenza ai casi di  AIDS,  per  oggettive  e
documentate condizioni epidemiologiche. 
  5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b),
si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi
e  prestiti  e  con  gli  istituti  e  aziende  di  credito  all'uopo
abilitati, secondo modalita' e procedure da  stabilirsi  con  decreto
del ministro del tesoro. I finanziamenti predetti  sono  iscritti  in
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
Sanita'. Alla relativa gestione si provvede con le modalita'  di  cui
al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  aprile  1988,  n.  109.
All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire  250
miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in  relazione
alla  mancata  utilizzazione  della  quota  di  lire  3.000  miliardi
autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della  legge  11
marzo 1988, n. 67. 
  6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c),
d) ed e), e al comma 2 si provvede  con  quote  del  fondo  sanitario
nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo. 
  7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f),
si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato
di previsione del Ministero della sanita'. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera l)) che  sono  trasferite  ad  un  unico  organo  collegiale,
denominato  «Comitato  tecnico  sanitario»,  le  funzioni   in   atto
esercitate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di
cui al comma 1 del presente articolo.