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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 dicembre 1989, n. 456

Modificazione al regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, approvato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 7 agosto 1982.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/5/1990
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Testo in vigore dal: 9-5-1990
                 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  l'art. 12, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che  prevede  l'emanazione  delle  norme  per   la   disciplina   del
funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge stessa;
 Visto  il  decreto  del  7  agosto  1982  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  141  del  25  maggio  1983)  del   Ministro   per   il
coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica, con il quale e' stato approvato il  regolamento  per  la
disciplina  delle  modalita'  di  funzionamento  del  comitato di cui
sopra;
  Visto  l'art.  18,  quarto  comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887, l'art. 12, undicesimo comma, della legge 1  marzo 1986, n. 64  e
l'art.   11  della  legge  28  agosto  1989,  n.  305  che  prevedono
l'integrazione del suddetto comitato rispettivamente con  un  esperto
designato  dal  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste, con un
rappresentante del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno e con un rappresentante del Ministro dell'ambiente;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ravvisata la necessita' di assicurare la migliore funzionalita' dei
lavori del comitato e di prevedere  a  tale  fine  che  i  componenti
possano essere sostituiti da supplenti;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 19 ottobre 1989;
  Sentiti    i    Ministri    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,   del   tesoro,   delle   partecipazioni   statali,
dell'agricoltura  e  delle foreste, degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e dell'ambiente;
  Vista  la comunicazione in data 17 novembre 1989 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma  dell'art.  17,  terzo  comma,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  5,  comma 3, del regolamento concernente la "Disciplina
delle modalita' di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46", e' cosi' sostituito:
  "Il  voto  e'  personale;  i  componenti  effettivi  possono essere
sostituiti da supplenti  ai  quali  trasferiscono  la  documentazione
diramata dal segretario del comitato tecnico-scientifico".
  2. I componenti supplenti sono nominati ai sensi dell'art. 7, comma
3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  3.  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 18 dicembre 1989
                                                 Il Ministro: RUBERTI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990
  Registro n. 4 Universita', foglio n. 164
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano invariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -   Il   testo   dell'art.  7  della  legge  n.  46/1982
          (Interventi  per  i  settori  dell'economia  di   rilevanza
          nazionale) e' il seguente:
             "Art.  7.  -  L'istruttoria  tecnico-economica  per  gli
          interventi a favore dei progetti di  ricerca  applicata  di
          cui  alla  legge  25  ottobre  1968,  n. 1089, e successive
          integrazioni  e  modificazioni,  e'  affidata  all'IMI  che
          esprime il giudizio complessivo di validita'.
             Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di
          ammissione degli stessi agli interventi del Fondo  speciale
          per  la  ricerca  applicata  e  la  scelta  delle  forme di
          intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di
          cui  al  comma  seguente.   L'ammissione  viene  decisa dal
          Ministro per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la
          ricerca  scientifica e tecnologica sulla base del parere di
          conformita' dei progetti rispetto agli  indirizzi  generali
          sulla  ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti
          dei  singoli  progetti,  e  all'entita'  dei  finanziamenti
          disponibili nell'anno in corso.
             Il  comitato  tecnico-scientifico,  da costituirsi entro
          due mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,  e'
          composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  in  sua
          rappresentanza,   due  dal  Ministro  delle  partecipazioni
          statali,  in  sua  rappresentanza,  due  dal  Ministro  del
          tesoro,   in  sua  rappresentanza,  ed  e'  presieduto  dal
          Ministro per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Tali esperti possono
          essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle
          ricerche (CNR).
             L'ammissione  di  ciascun  progetto  agli interventi del
          Fondo speciale per la ricerca  applicata  viene  deliberata
          dal  Ministro  per il coordinamento delle iniziative per la
          ricerca  scientifica  e   tacnologica.   La   delibera   di
          ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e,
          in caso positivo,  la  firma  della  convenzione  da  parte
          dell'IMI  con  il beneficiario devono aver luogo al massimo
          entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda".
          Note alle premesse:
             -   La   legge   n.  168/1989  istituisce  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  5 del regolamento approvato con
          D.M.  7  agosto  1982,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  5. - Il comitato e' validamente costituito con la
          presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti.
             Il  comitato  delibera a maggioranza assoluta. A parita'
          dei voti prevale il voto del presidente.
            Il  voto  e'  personale;  i  componenti effettivi possono
          essere sostituiti da supplenti ai  quali  trasferiscono  la
          documentazione   diramata   dal   segratario  del  comitato
          tecnico-scientifico.
             In  caso  di  assenza  o di impedimento, i membri devono
          darne preventiva motivata comunicazione al presidente.
             L'assenza  ingiustificata  per  due  sedute  consecutive
          comporta la decadenza dalla nomina".
             -  Per  il  testo  dell'art. 7 della legge n. 46/1982 si
          veda la nota al titolo.