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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 dicembre 1989, n. 456

Modificazione al regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, approvato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 7 agosto 1982.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/5/1990
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Testo in vigore dal:  9-5-1990

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 12, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che prevede l'emanazione delle norme per la disciplina del funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge stessa;
Visto il decreto del 7 agosto 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui sopra;
Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, l'art. 12, undicesimo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e l'art. 11 della legge 28 agosto 1989, n. 305 che prevedono l'integrazione del suddetto comitato rispettivamente con un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con un rappresentante del Ministro dell'ambiente;
Ravvisata la necessità di assicurare la migliore funzionalità dei lavori del comitato e di prevedere a tale fine che i componenti possano essere sostituiti da supplenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente;
Vista la comunicazione in data 17 novembre 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 5, comma 3, del regolamento concernente la "Disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46", è così sostituito:
"Il voto è personale; i componenti effettivi possono essere sostituiti da supplenti ai quali trasferiscono la documentazione diramata dal segretario del comitato tecnico-scientifico".
2. I componenti supplenti sono nominati ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 1989

Il voto è personale; i componenti effettivi possono essere sostituiti da supplenti ai quali trasferiscono la documentazione diramata dal segretario del comitato tecnico-scientifico".

2. I componenti supplenti sono nominati ai sensi dell'art. 7, comma

3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 1989 Il Ministro: RUBERTI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990

Registro n. 4 Università, foglio n. 164

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:
"Art. 7. - L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.
Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.
Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tacnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda".
Note alle premesse:
- La legge n. 168/1989 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del regolamento approvato con D.M. 7 agosto 1982, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 5. - Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Il comitato delibera a maggioranza assoluta. A parità dei voti prevale il voto del presidente.
Il voto è personale; i componenti effettivi possono essere sostituiti da supplenti ai quali trasferiscono la documentazione diramata dal segratario del comitato tecnico-scientifico.
In caso di assenza o di impedimento, i membri devono darne preventiva motivata comunicazione al presidente.
L'assenza ingiustificata per due sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina".
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 46/1982 si veda la nota al titolo.