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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 1990, n. 15

Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/2/1990
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Testo in vigore dal: 20-2-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12,   recante    l'ordinamento    giudiziario,    come    sostituiti,
rispettivamente,  dagli  articoli  21 e 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  449,  recante  approvazione
delle  norme  per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo
processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;
  Visto  l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega
legislativa al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo
codice di procedura penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 1989;
  Visto  il conforme parere in data 25 gennaio 1990 della commissione
parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge  n.  81
del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 1990;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                   il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Al  comma  1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall'art. 22 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  settembre  1988,  n.  449,  e'  aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "I  vice  procuratori  onorari  e   gli   uditori
giudiziari  con  almeno  quattro  mesi  di  tirocinio  possono essere
inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di  volta
in  volta  indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza
di convalida dell'arresto o del fermo.".
  2.  Dopo il comma 2 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente  della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto il seguente:
  "2- bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli
articoli 459 comma 1  e  565  del  codice  di  procedura  penale,  il
procuratore  della  Repubblica presso la pretura puo' delegare per la
richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a
uno   o   piu'   procedimenti,   vice  procuratori  onorari  indicati
nominativamente.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Il  testo degli articoli 71 e 72 del R.D. n. 12/1941,
          come sostituiti dagli  articoli  21  e  22  del  D.P.R.  n.
          449/1988  poi  modificati dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
             "Art.   71  (Nomina  e  funzioni  dei  vice  procuratori
          onorari). - 1.  Alle procure  della  Repubblica  presso  le
          preture  aventi  sede  nel capoluogo di circondario possono
          essere addetti vice procuratori onorari per  l'espletamento
          delle sole funzioni indicate nell'art. 72 commi 1 e 3.
             2.  I  vice  procuratori  onorari  sono  nominati con le
          modalita' previste per la nomina dei vice pretori  onorari.
          Ad  essi si applicano le disposizioni previste nell'art. 32
          comma 1.
             Art.  72  (Delegati  del  procuratore  della  Repubblica
          presso la pretura). - 1. Le funzioni del pubblico ministero
          in udienza dibattimentale possono essere svolte, per delega
          nominativa  del  procuratore  della  Repubblica  presso  la
          pretura,   da   uditori  giudiziari,  da  vice  procuratori
          onorari, da ufficiali di  polizia  giudiziaria  diversi  da
          coloro  che  hanno preso parte alle indagini preliminari. I
          vice procuratori  onorari  e  gli  uditori  giudiziari  con
          almeno  quattro  mesi  di  tirocinio possono essere inoltre
          delegati a svolgere,  con  riferimento  a  procedimenti  di
          volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero
          nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.
             2. La delega e' conferita in relazione a una determinata
          udienza o a un singolo processo. La  delega  e'  revocabile
          nei  soli casi in cui il codice di procedura penale prevede
          la sostituzione del pubblico ministero.
             2-bis.  Quando  ritiene  di esercitare l'azione penale a
          norma degli articoli 459  comma  1  e  565  del  codice  di
          procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la
          pretura puo' delegare per la  richiesta  di  emissione  del
          decreto  penale  di  condanna,  in  relazione  a uno o piu'
          procedimenti,    vice    procuratori    onorari    indicati
          nominativamente".
             -  Il  testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987
          e' il seguente:
             "Art. 7. - 1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del
          nuovo  codice  di  procedura  penale,  il   Governo   della
          Repubblica   puo'   emanare   disposizioni   integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          fissati  dagli  articoli  2  e  3  su conforme parere della
          commissione prevista dall'art. 8, con uno  o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art.  8.  - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche  per  singole  parti  omogenee,  il testo delle nuove
          disposizioni  sul  processo  penale  ad   una   commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione
          al numero dei componenti i  gruppi  parlamentari,  comunque
          assicurando  la  presenza di un rappresentante per ciascuna
          componente politica costituita in gruppo in almeno un  ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le
          eventuali  disposizioni che non ritiene corrispondenti alle
          direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue  osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi
          alla  commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intero
          testo,  parere che deve essere espresso entro trenta giorni
          dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Nota all'art. 1:
             Per il testo vigente dell'art. 72 del R.D. n. 12/1941 si
          veda nelle note alle premesse.