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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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Testo in vigore dal:  31-12-1989 al: 28-2-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonché di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Asilo politico
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della riserva geografica posta dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro della riserva stessa.
2. Al fine di dare esecuzione alla norma di cui al comma 1, il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riorganizzare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.
3. Fino all'emanazione della disciplina dell'assistenza ai rifugiati, gli interventi di prima assistenza sono attuati dal Ministero dell'interno limitatamente ai rifugiati, riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra, privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.
4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato quando:
a) risulti già riconosciuto rifugiato in altro Stato;
b) provenga dal territorio di uno Stato che abbia aderito alla convenzione di Ginevra o risulti aver soggiornato per più di due mesi in altro Stato ove era protetto dalle persecuzioni;
c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenga ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera.