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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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Testo in vigore dal: 31-12-1989
al: 28-2-1990
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
immediate disposizioni in materia di asilo politico e di  ingresso  e
soggiorno dei cittadini  extracomunitari,  nonche'  di  regolarizzare
tali cittadini e gli  apolidi  gia'  presenti  nel  territorio  dello
Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno,  di  grazia  e  giustizia,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  per  la  funzione
pubblica e per gli affari sociali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                           Asilo politico 
  1. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  cessano
nell'ordinamento interno gli effetti della riserva  geografica  posta
dall'Italia  all'atto  della  sottoscrizione  della  convenzione   di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio  1954,  n.
722. Il Governo provvede agli adempimenti necessari  per  il  formale
ritiro della riserva stessa. 
  2. Al fine di dare esecuzione alla norma di  cui  al  comma  1,  il
Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, a riorganizzare, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   la   disciplina   del
procedimento  per  il  riconoscimento  dello  status   di   rifugiato
politico. 
  3.  Fino  all'emanazione  della   disciplina   dell'assistenza   ai
rifugiati, gli  interventi  di  prima  assistenza  sono  attuati  dal
Ministero dell'interno limitatamente ai  rifugiati,  riconosciuti  ai
sensi della convenzione di Ginevra, privi di mezzi di  sussistenza  o
di ospitalita', per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. 
  4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio  dello  Stato  dello
straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato quando: 
    a) risulti gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato; 
    b) provenga dal territorio di uno Stato che  abbia  aderito  alla
convenzione di Ginevra o risulti aver soggiornato  per  piu'  di  due
mesi in altro Stato ove era protetto dalle persecuzioni; 
    c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1,  paragrafo
F, della convenzione di Ginevra; 
    d) sia stato condannato in Italia per uno  dei  delitti  previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del  codice  di  procedura  penale  o
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenga ad
associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti. 
  5. Salvo quanto previsto dal comma  4,  lo  straniero  che  intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto  rifugiato
deve rivolgere istanza motivata e, in quanto  possibile,  documentata
all'ufficio di polizia di frontiera.