stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1989, n. 256

Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta).

note: Entrata in vigore del decreto: 17/8/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2001)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI
    RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE - SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI.
    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI
    RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE - SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI.
    CAPO II
    TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI
    RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE - SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI.
    CAPO III
    SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • VAGLIA POSTALI
    CAPO I
    NORME GENERALI
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • VAGLIA POSTALI
    CAPO II
    VAGLIA ORDINARI
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • VAGLIA POSTALI
    CAPO III
    VAGLIA TELEGRAFICI
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • VAGLIA POSTALI
    CAPO IV
    VAGLIA DI SERVIZIO
  • 49
  • 50
  • VAGLIA POSTALI
    CAPO V
    RIMBORSO VAGLIA SCADUTI
  • 51
  • 52
  • RISCOSSIONE DI CREDITI
    CAPO I
    ACCETTAZIONE E SPEDIZIONE
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • RISCOSSIONE DI CREDITI
    CAPO II
    RISCOSSIONE E RIMBORSO - RESTITUZIONE DEI TITOLI - PROTESTO
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • CONTI CORRENTI POSTALI
    CAPO I
    ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON LA CASSA DEPOSITI E
    PRESTITI.
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • CONTI CORRENTI POSTALI
    CAPO II
    RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • CONTI CORRENTI POSTALI
    CAPO III
    VERSAMENTI
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • CONTI CORRENTI POSTALI
    CAPO IV
    ASSEGNI E POSTAGIRO
    Sezione I
    NORME GENERALI SUGLI ASSEGNI E SUI POSTAGIRO
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • CONTI CORRENTI POSTALI
    CAPO IV
    ASSEGNI E POSTAGIRO
    Sezione II
    ASSEGNI TRASFERIBILI E ASSEGNI NON TRASFERIBILI
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • CONTI CORRENTI POSTALI
    CAPO IV
    ASSEGNI E POSTAGIRO
    Sezione III
    PAGAMENTO A VISTA DI ASSEGNI FIDUCIARI E DI ASSEGNI DI PRELEVAMENTO
  • 118
  • 119
  • CONTI CORRENTI POSTALI
    CAPO IV
    ASSEGNI E POSTAGIRO
    Sezione IV
    POSTAGIRO
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • CONTI CORRENTI POSTALI
    CAPO IV
    ASSEGNI E POSTAGIRO
    Sezione V
    SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DI ASSEGNI E DI POSTAGIRO
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • CONTI CORRENTI POSTALI
    CAPO IV
    ASSEGNI E POSTAGIRO
    Sezione VI
    SERVIZI SPECIALI
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO I
    NORME GENERALI
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO II
    OPERAZIONI SUI LIBRETTI
    Sezione I
    EMISSIONE DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
  • 144
  • 145
  • 146
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO II
    OPERAZIONI SUI LIBRETTI
    Sezione II
    DEPOSITI
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO II
    OPERAZIONI SUI LIBRETTI
    Sezione III
    RIMBORSI
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO II
    OPERAZIONI SUI LIBRETTI
    Sezione IV
    ISCRIZIONE DEGLI INTERESSI
  • 159
  • 160
  • 161
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO II
    OPERAZIONI SUI LIBRETTI
    Sezione V
    RINNOVAZIONE ED ESTINZIONE DEI LIBRETTI
  • 162
  • 163
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO II
    OPERAZIONI SUI LIBRETTI
    Sezione VI
    DEPOSITI NELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
  • 164
  • 165
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO III
    DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI
    Sezione I
    DUPLICAZIONE DEI LIBRETTI NOMINATIVI
  • 166
  • 167
  • 168
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO III
    DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI
    Sezione II
    DUPLICAZIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO III
    DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI
    Sezione III
    CESSIONE E PEGNO DEI LIBRETTI NOMINATIVI
  • 173
  • 174
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO III
    DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI
    Sezione IV
    MODIFICAZIONE DELL'INTESTAZIONE DEI LIBRETTI NOMINATIVI
  • 175
  • 176
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO III
    DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI
    Sezione V
    SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO III
    DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI
    Sezione VI
    VINCOLI, CAUZIONI, PREMI DI RAFFERMA E SIMILI
  • 181
  • 182
  • 183
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO III
    DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI,
    PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI
    Sezione VII
    SUCCESSIONI
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO IV
    SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    Sezione I
    DEPOSITI GIUDIZIARI E PROVENTI DELLE CANCELLERIE
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO IV
    SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    Sezione II
    SERVIZIO PER CONTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
  • 198
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO IV
    SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    Sezione III
    SERVIZIO AFFIDATO AI COMMISSARI DELLA MARINA MILITARE
  • 199
  • 200
  • CASSE DI RISPARMIO POSTALI
    LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
    CAPO V
    DESTINAZIONE DEI CREDITI PRESCRITTI E DEI DIRITTI DI ESTINZIONE RELAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
  • 201
  • 202
  • BUONI POSTALI FRUTTIFERI
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
Testo in vigore dal:  17-8-1989 al: 7-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

Servizi d'istituto e servizi delegati - Rinvio.

1 - L'Amministrazione provvede all'espletamento dei servizi di bancoposta di cui all'art. 100 del codice postale, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 146 e dall'art. 181 del codice stesso.
2 - L'Amministrazione, inoltre, effettua servizi ad essa affidati ai sensi del secondo comma dell'art. 27 del codice postale o di altre disposizioni legislative.
3 - Ai servizi di bancoposta, disciplinati dal presente regolamento, si applicano le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 e 21 del regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1.:
- Si riporta il testo dell'art. 27, dell'art. 100, del secondo comma dell'art. 146 e dell'art. 181 del codice postale:
"Art. 27. (Servizi espletati dall'Amministrazione postale).
L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei pacchi.
L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri".
"Art. 100. (Servizi di bancoposta). - I servizi esercitati dall'Amministrazione sono i seguenti:
a) emissione e pagamento dei vaglia;
b) riscossione di crediti;
c) conti correnti;
d) libretti di risparmio;
e) buoni postali fruttiferi.
Sono estese ai servizi di bancoposta le disposizioni del secondo comma dell'art. 27".
"Art. 146, secondo comma. - I commissari della Marina militare, in servizio a bordo delle navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero, possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con le amministrazioni interessate".
"Art. 181. (Comitato centrale dei buoni). - All'organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il comitato centrale dei buoni.
Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del tesoro; è presieduto dal Ministro per il tesoro ed è composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice presidente, dal direttore generale del tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero del tesoro nominato dal Ministro, nonché dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i servizi di bancoposta.
Il comitato è assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa depositi e prestiti".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 e 21 del regolamento approvato con D.P.R.
n. 655/1982:
"Art. 1. (Definizioni). - Nel presente regolamento con le parole "codice postale" viene indicato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
Con il termine "Ministero" si intende il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; con il termine "Amministrazione" si intende l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comprendendo nel termine stesso gli organi centrali, le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali; con il termine "Azienda" si intende l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comprendendo nel termine stesso gli organi centrali e gli ispettorati telefonici di zona.
Con la denominazione "uffici", senza altra specificazione, si intendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, le ricevitorie ed i recapiti".
"Art. 2. (Organizzazione dei servizi). - L'Amministrazione e l'Azienda hanno la potestà piena ed esclusiva di organizzare ed eseguire i servizi, a seconda delle esigenze ed in conformità delle modalità fissate dalle leggi e dal presente regolamento.
L'Amministrazione e l'Azienda possono, nell'interesse proprio e degli utenti, organizzare ed eseguire i servizi con modalità diverse da quelle previste da norme regolamentari solo per gravi motivi e limitatamente al perdurare degli stessi.
La deroga alle modalità, indicata nel precedente comma, è stabilita di regola dal Ministro; può essere disposta dal direttore provinciale in caso di calamità o di scioperi a carattere locale".
Art. 3. (Reclami). - I reclami concernenti gli oggetti raccomandati o assicurati, i pacchi, i titoli e le operazioni di bancoposta, i telegrammi ed i radiotelegrammi possono essere presentati a qualsiasi ufficio postale.
I reclami, nel caso in cui siano inviati per posta, devono essere indirizzati, a seconda dei casi, agli uffici di impostazione o di emissione o dei conti correnti ed hanno corso in esenzione di tassa sia se spediti in via ordinaria che in raccomandazione.
I reclami e le relative risposte possono aver corso per telegrafo purché i reclamanti anticipino la spesa per i telegrammi occorrenti".
"Art. 4. (Esclusione di responsabilità). - L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti di somme o per le consegne di oggetti effettuati a persone che abbiano cambiato Stato, quando i cambiamenti stessi non siano stati notificati nelle forme di legge agli uffici incaricati dei pagamenti o delle consegne".
"Art. 5. (Rimborso tasse). - Non è ammesso il rimborso di tasse riscosse, se non nei casi espressamente stabiliti".
"Art. 6. (Avvisi di ricevimento). - Gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale, sono forniti gratuitamente dagli uffici postali e sono predisposti dagli interessati.
Gli utenti che fanno largo uso di avvisi di ricevimento possono essere autorizzati a stamparli per proprio conto purché rispondano alle caratteristiche del modello dell'Amministrazione".
"Art. 7. (Trasmissione dell'avviso di ricevimento).
L'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce.
Il mittente può richiedere che l'avviso sia trasmesso per telegrafo, a condizione che versi, oltre a quella relativa all'avviso stesso, la tassa per il telegramma".
"Art. 8. (Restituzione dell'avviso di ricevimento). - L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione.
L'avviso di ricevimento, così completato, viene rispedito subito all'interessato.
In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non ha diritto ad alcuna indennità, ma può richiedere alla Amministrazione che gli venga rilasciato gratuitamente un duplicato dell'avviso stesso firmato dal destinatario o munito della dichiarazione di cui al primo comma".
"Art. 9. (Persone addette ai servizi postali). - Ai fini degli articoli 619 e 620 del codice penale e dell'art. 10 del codice postale, sono considerati addetti ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, oltre gli impiegati dell'Amministrazione e dell'Azienda, i concessionari dei servizi stessi e gli obbligati al trasporto postale nonché i loro dipendenti addetti a questo servizio".
"Art. 18. (Notificazione di apposizione, sequestri, pignoramenti o cessioni). - Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio che deve consegnare gli oggetti o pagare le somme cui si riferiscono.
Il titolare dell'ufficio, ricevuta la notificazione, deve sospendere la consegna degli oggetti o l'esecuzione dei pagamenti, fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorità giudiziaria, e, nel contempo, deve riferire all'Amministrazione".
Gli impiegati e gli agenti dell'Amministrazione non possono essere incaricati della custodia degli oggetti, delle somme o dei titoli nei casi di sequestro o di pignoramento.
"Art. 19. (Provvedimenti dell'autorità giudiziaria). - I fermi ed i sequestri possono essere intimati dall'autorità giudiziaria mediante telegramma, salva la necessità della successiva notifica del provvedimento".
"Art. 20. (Dichiarazione del terzo). - Il titolare dell'ufficio, al quale sia stata notificata la citazione prevista dagli articoli 543 e 678 del codice di procedura civile, deve rendere la dichiarazione di terzo sugli oggetti e sulle somme affidati all'Amministrazione nonché sui titoli relativi ai servizi a danaro.
Il titolare può farsi rappresentare da altro dipendente della Amministrazione rilasciandogli apposito mandato.
La dichiarazione può essere resa dall'Avvocatura dello Stato, quando l'Amministrazione ritenga di chiederne l'intervento".
"Art. 21. (Notificazione al titolare dell'ufficio dei provvedimenti giudiziari e degli atti di rinuncia o di revoca). - I provvedimenti e le decisioni dell'autorità giudiziaria riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio di cui al precedente art. 18.
Le rinunce agli atti di opposizione e le revoche di cessioni hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione e datare dal giorno in cui sono state notificate, semprechè risultino da atto pubblico o da scrittura privata con firma autentica".