stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 2 giugno 1989, n. 212

Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/06/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 267 (in G.U. 02/08/1989, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)
nascondi
Testo in vigore dal: 3-8-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   disporre
l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi  presentate
tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per l'esecuzione dei versamenti
di imposta, anche a titolo di acconto, effettuati entro  la  predetta
data; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prevedere  la
sospensione degli effetti del disposto dell'articolo 26, comma 8, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 giugno 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Nei confronti dei  soggetti  per  i  quali  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione dei redditi e' scaduto il 30 maggio
1989 nonche' nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine
e' scaduto il  31  maggio  1989,  che  presentino  la  dichiarazione,
versino le relative imposte ed effettuino, se dovuto,  il  versamento
della prima rata dell'acconto delle imposte sui redditi ((entro il  5
giugno 1989, non si applicano la pena  pecuniaria  e  la  soprattassa
previste per la tardiva presentazione della  dichiarazione  e  per  i
tardivi versamenti, nonche' per gli  errori  materiali  eventualmente
commessi)).  Resta  ferma  l'applicazione  degli  interessi  di   cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e all'articolo 7, comma  3,  della  legge  11
marzo 1988, n. 67.