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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 7 marzo 1988, n. 577

Riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/6/1989
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-6-1989
                    IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
                     STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
  Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.  57,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e,
in  particolare,  il  comma  4,  che  autorizza  il  Ministro per gli
interventi straordinari nel  Mezzogiorno  a  costituire  con  proprio
decreto,  per  far  fronte  a tutte le esigenze indicate dallo stesso
art. 9, uno speciale  ufficio,  determinandone  l'organizzazione,  la
dotazione di mezzi e di personale e l'individuazione degli oneri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
1982, emanato ai sensi dell'art. 4, comma  5,  del  decreto-legge  26
novembre  1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1980, n. 874, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  138
del  21 maggio 1982, successivamente reiterato in data 24 agosto 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre  1982)  e  confermato  in
data  15  dicembre  1982  (Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 settembre
1982);
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 14 luglio 1982, n. 141211,
registrato alla Corte dei conti in data 17 luglio 1982,  registro  n.
20  Presidenza,  foglio  n.  374, con il quale e' stato istituito nel
bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  il  cap.  3354,  recante  "Spese  per  la costituzione e il
funzionamento  dell'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  e   lo
sviluppo  delle  zone terremotate", con lo stanziamento di lire 1.500
milioni;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei  conti  il  7
settembre 1982, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 130, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982,  relativo  alla
costituzione e all'organizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e
lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno 20 aprile 1983, registrato alla  Corte  dei  conti  il  2
giugno  1983,  registro  n.  4  Presidenza, foglio n. 307, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  30  giugno  1983,   recante
modificazioni   e  integrazioni  al  citato  decreto  ministeriale  2
settembre 1982 relativo al predetto Ufficio per la ricostruzione e lo
sviluppo delle zone terremotate;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno 16 aprile 1984, registrato alla Corte  dei  conti  il  18
maggio  1984,  registro  n.  4  Presidenza, foglio n. 274, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  158  del  9  giugno  1984,   relativo
all'organizzazione  dell'Ufficio  per  la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno 22 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti  il  10
gennaio  1985,  registro n. 1 Presidenza, foglio n. 40, relativo alla
dotazione organica dell'Ufficio in questione;
  Visti  i  decreti  del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno 1› marzo 1985, registrato alla  Corte  dei  conti  il  13
marzo  1985, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 360 e 6 luglio 1985,
registrato alla Corte dei conti il 20  luglio  1985,  registro  n.  8
Presidenza,   foglio   n.  1,  recanti  modificazioni  alla  predetta
dotazione organica;
  Visto  l'art.  16,  comma  1, della legge 1› marzo 1986, n. 64, per
effetto del quale il personale utilizzato con convenzione o contratto
a  termine dall'Ufficio speciale innanzi indicato, a domanda e' stato
ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento nonche' a  prove
selettive  ai  fini  del  suo  inserimento  nei ruoli degli organismi
dell'intervento straordinario;
  Considerata    l'opportunita'    di   procedere   all'aggiornamento
dell'organizzazione dell'Ufficio e alla razionalizzazione del sotteso
quadro  normativo  ai  fini  di  una  piu'  idonea operativita' delle
strutture dell'Ufficio stesso;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  a  tal  fine  mediante un apposito
decreto  che  riconsideri  i  vari   aspetti   della   organizzazione
dell'Ufficio  ritenuti  non piu' adeguati alle attuali esigenze della
ricostruzione delle zone terremotate;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                            Organizzazione
  L'Ufficio  speciale  per  la ricostruzione e lo sviluppo delle zone
terremotate si articola nel comitato di coordinamento,  nel  servizio
opere  sul  territorio,  nel  servizio  programmazione e nel servizio
affari generali.
  All'Ufficio  e'  preposto  un  direttore. La funzione vicaria della
direzione dello stesso Ufficio e' assicurata da un vice direttore.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  9, comma 4, del D.L. n. 57/1982
          (Disciplina per la  gestione  stralcio  dell'attivita'  del
          commissario  per le zone terremotate della Campania e della
          Basilicata) e' il seguente: "Per tutte le esigenze  di  cui
          al  presente  articolo,  il  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno puo' costituire  uno  speciale
          ufficio     determinandone,     con     proprio    decreto,
          l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la
          individuazione  degli  oneri,  che fanno carico al fondo di
          cui  all'art.  3  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,
          utilizzando,  per  quanto possibile, il personale gia' alle
          dipendenze della Cassa per  il  Mezzogiorno  e  degli  enti
          collegati".
             - Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge n. 64/1986
          (Disciplina  organica  dell'intervento  straordinario   nel
          Mezzogiorno) e' il seguente: "Il personale gia' in servizio
          alla  data  del  30  luglio  1984   e   quello   utilizzato
          successivamente  con  convenzione  o  contratto  a  termine
          dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'art.
          9  del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  1982,  n.
          187,   e'   ammesso   a   corsi   di  qualificazione  e  di
          aggiornamento, sulla base di criteri  e  modalita'  fissati
          con  decreto  del  Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale
          stesso  verra'  sottoposto  a prove selettive ai fini di un
          suo  eventuale  inserimento  nei  ruoli   degli   organismi
          dell'intervento  straordinario,  nei  quali  sono  altresi'
          inseriti i vincitori dei concorsi gia' espletati alla  data
          di entrata in vigore della presente legge".
          Nota all'art. 1:
             Si  riporta  il  dispositivo del D.M. 11 aprile 1988 con
          cui e' stato disciplinato l'Ufficio speciale:
              "Alla direzione dell'Ufficio per la ricostruzione delle
          zone terremotate, e' preposto il cons. Mario D'Antino.
             Le  funzioni  vicarie  di  direzione  dell'Ufficio  sono
          svolte dall'ingegnere Carmine Daniele.
             Il    servizio   opere   sul   territorio   nell'attuale
          composizione e nell'articolazione prevista dall'art. 3  del
          decreto  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno in  data  7  marzo  1988,  continua  ad  essere
          espletato dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
          Mezzogiorno.
             Al  servizio  programmazione, quale previsto dall'art. 4
          del citato decreto, e' preposto il dott. Giulio Rispoli.
             Al  servizio affari generali, quale previsto dall'art. 5
          del ripetuto decreto, e' preposto l'ing. Alfonso Perri".