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LEGGE 21 febbraio 1989, n. 63

Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal:  15-3-1989 al: 31-12-1994
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1 luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.
3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.
4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983.
5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1 luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 536/1979 concerne il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
- L'art. 85 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) così recita:
"Art. 85 (Decorrenza). - Il personale di cui all'art. 78 in servizio alla data del 1› luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1› luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte".
- Il D.M. 20 maggio 1983 reca: "Normativa concorsuale del personale non docente dell'Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981".
- Il testo dell'art. 88 della citata legge n. 312/1980 è il seguente:
"Art. 88 (Inquadramento in soprannumero). - Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero.
In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri".