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LEGGE 27 febbraio 1989, n. 62

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

note: Entrata in vigore della legge: 27/2/1989
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Testo in vigore dal: 27-2-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Le  opere  di  cui all'articolo 2 possono essere realizzate in
deroga alle norme sulle distanze previste  dai  regolamenti  edilizi,
anche  per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a piu' fabbricati".
          AVVERTENZA:
            Il  testo  della  nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  modificata.   Resta  invariato  il
          valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui  trascritto.
             Per  facilitare la consultazione della legge n. 13/1989,
          quale risulta a seguito  alle  modifiche  introdotte  dalla
          legge   qui  pubblicata,  si  ritiene  opportuno  riportare
          l'intero testo di detta legge, aggiornato con  le  predette
          modifiche, evidenziate con caratteri corsivi.
             Per  le disposizioni richiamate nel testo della legge n.
          13/1989 si  vedano  le  note  annesse  alla  legge  stessa,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          21 del 26 gennaio 1989.
             "Art.  1.  -  1. I progetti relativi alla costruzione di
          nuovi  edifici,  ovvero  alla  ristrutturazione  di  interi
          edifici,  ivi  compresi  quelli  di  edilizia  residenziale
          pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati  dopo  sei
          mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge sono
          redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche  previste
          dal comma 2.
             2.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
          legge, il Ministro dei lavori pubblici  fissa  con  proprio
          decreto  le  prescrizioni  tecniche  necessarie a garantire
          l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita'  degli
          edifici   privati  e  di  edilizia  residenziale  pubblica,
          sovvenzionata ed agevolata.
             3. La progettazione deve comunque prevedere:
               a)  accorgimenti  tecnici idonei alla installazione di
          meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i
          servoscala;
               b)  idonei  accessi  alle parti comuni degli edifici e
          alle singole unita' immobiliari;
               c)  almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini
          o idonei mezzi di sollevamento;
               d)  l'installazione,  nel caso di immobili con piu' di
          tre livelli fuori terra, di un  ascensore  per  ogni  scala
          principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
             4.   E'   fatto  obbligo  di  allegare  al  progetto  la
          dichiarazione del professionista abilitato  di  conformita'
          degli  elaborati  alle disposizioni adottate ai sensi della
          presente legge.
             Art.  2.  - 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
          innovazioni da attuare negli  edifici  privati  dirette  ad
          eliminare  le  barriere architettoniche di cui all'articolo
          27, primo comma, della legge 30  marzo  1971,  n.  118,  ed
          all'articolo  1,  primo  comma,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27  aprile  1978,  n.  384,  nonche'  la
          realizzazione  di  percorsi attrezzati e l'installazione di
          dispositivi di segnalazione atti a  favorire  la  mobilita'
          dei   ciechi   all'interno   degli  edifici  privati,  sono
          approvate dall'assemblea del  condominio,  in  prima  o  in
          seconda   convocazione,   con   le   maggioranze   previste
          dall'articolo 1136,  secondo  e  terzo  comma,  del  codice
          civile.
            2.  Nel  caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
          non  assuma  entro  tre  mesi  dalla  richiesta  fatta  per
          iscritto,  le  deliberazioni di cui al comma 1, i portatori
          di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta'
          di  cui  al  titolo  IX  del libro primo del codice civile,
          possono installare, a  proprie  spese,  servoscala  nonche'
          strutture  mobili  e  facilmente rimovibili e possono anche
          modificare l'ampiezza delle porte  d'accesso,  al  fine  di
          rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori
          e alle rampe dei garages.
             3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dagli articoli 1120,
          secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
             Art.  3.  -  1.  Le  opere di cui all'articolo 2 possono
          essere realizzate  in  deroga  alle  norme  sulle  distanze
          previste  dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
          chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a
          piu' fabbricati.
             2.  E'  fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze
          di  cui  agli  articoli  873  e  907  del   codice   civile
          nell'ipotesi  in  cui  tra  le  opere  da  realizzare  e  i
          fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna
          area di proprieta' o di uso comune.
             Art.  4.  - 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2,
          ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui  all'articolo
          1  della  legge  29  giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le
          autorita'  da  esse  subdelegate,  competenti  al  rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  7  della citata
          legge, provvedono entro il termine  perentorio  di  novanta
          giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo,
          ove necessario, apposite prescrizioni.
             2.  La  mancata  pronuncia nel termine di cui al comma 1
          equivale ad assenso.
             3.  In caso di diniego, gli interessati possono, entro i
          trenta giorni successivi,  richiedere  l'autorizzazione  al
          Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  che deve
          pronunciarsi  entro  centoventi  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della richiesta.
             4.  L'autorizzazione puo' essere negata solo ove non sia
          possibile realizzare le opere senza serio  pregiudizio  del
          bene tutelato.
             5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione
          della natura e della serieta' del  pregiudizio,  della  sua
          rilevanza  in  rapporto  al  complesso  in  cui  l'opera si
          colloca  e  con  riferimento   a   tutte   le   alternative
          eventualmente prospettate dall'interessato.
             Art.  5.  -  1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata
          effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge
          1›  giugno  1939, n.  1089, sulla domanda di autorizzazione
          prevista  dall'articolo  13   della   predetta   legge   la
          competente  soprintendenza  e'  tenuta  a  provvedere entro
          centoventi giorni dalla presentazione della domanda,  anche
          impartendo,   ove  necessario,  apposite  prescrizioni.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4
          e 5.
             Art.  6.  -  1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui
          all'articolo 2, da  realizzare  nel  rispetto  delle  norme
          antisismiche   e  di  prevenzione  degli  incendi  e  degli
          infortuni,  non  e'  soggetta  all'autorizzazione  di   cui
          all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
             2.  Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del
          progetto alle competenti autorita', a  norma  dell'articolo
          17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
             Art.  7.  -  1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui
          all'articolo 2 non e' soggetta a concessione edilizia o  ad
          autorizzazione.  Per  la realizzazione delle opere interne,
          come definite dall'articolo  26  della  legge  28  febbraio
          1985,  n.  47,  contestualmente  all'inizio  dei lavori, in
          luogo  di  quella  prevista  dal  predetto   articolo   26,
          l'interessato  presenta  al  sindaco  apposita  relazione a
          firma di un professionista abilitato.
             2.  Qualora  le  opere  di  cui al comma 1 consistano in
          rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che  alterino
          la  sagoma  dell'edificio,  si  applicano  le  disposizioni
          relative all'autorizzazione di cui  all'articolo  48  della
          legge  5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
             Art.  8.  - 1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al
          sindaco relative alla realizzazione di  interventi  di  cui
          alla  presente  legge,  e'  allegato  certificato medico in
          carta  libera   attestante   l'handicap   e   dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo
          4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale  risultino
          l'ubicazione   della   propria   abitazione,   nonche'   le
          difficolta' di accesso.
            Art.  9.  - 1. Per la realizzazione di opere direttamente
          finalizzate al superamento e all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche in edifici gia' esistenti, anche se adibiti
          a  centri  o  istituti  residenziali  per  l'assistenza  ai
          soggetti  di  cui  al  comma  3, sono concessi contributi a
          fondo perduto con le modalita' di  cui  al  comma  2.  Tali
          contributi  sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi
          titolo al condominio, al centro o istituto o  al  portatore
          di handicap.
             2.  Il  contributo e' concesso in misura pari alla spesa
          effettivamente sostenuta  per  costi  fino  a  lire  cinque
          milioni; e' aumentato del venticinque per cento della spesa
          effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a
          lire venticinque milioni, e altresi' di un ulteriore cinque
          per cento per costi da  lire  venticinque  milioni  a  lire
          cento milioni.
             3.   Hanno  diritto  ai  contributi,  con  le  procedure
          determinate  dagli  articoli  10  e  11,  i  portatori   di
          menomazioni   o   limitazioni  funzionali  permanenti,  ivi
          compresa  la   cecita',   ovvero   quelle   relative   alla
          deambulazione  e  alla  mobilita', coloro i quali abbiano a
          carico i citati soggetti  ai  sensi  dell'articolo  12  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, nonche' i  condomi'ni  ove  risiedano  le  suddette
          categorie di beneficiari.
             4.  Nella  lettera  e)  del comma 1 dell'articolo 10 del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  le parole "mezzi necessari per la deambulazione e
          la  locomozione",  sono  sostituite  dalle  parole   "mezzi
          necessari   per  la  deambulazione,  la  locomozione  e  il
          sollevamento". La presente disposizione ha effetto  dal  1›
          gennaio 1988.
             Art.  10.  -  1.  E'  istituito  presso il Ministero dei
          lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione  e  il
          superamento  delle  barriere  architettoniche negli edifici
          privati.
             2.  Il  Fondo  e'  annualmente  ripartito tra le regioni
          richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
          concerto  con  i  Ministri  per  gli  affari sociali, per i
          problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del
          fabbisogno  indicato  dalle  regioni ai sensi dell'articolo
          11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra
          i comuni richiedenti.
             3.  I  sindaci,  entro trenta giorni dalla comunicazione
          delle disponibilita'  attribuite  ai  comuni,  assegnano  i
          contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva
          richiesta.
             4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non
          siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco
          le  ripartisce  con precedenza per le domande presentate da
          portatori di  handicap  riconosciuti  invalidi  totali  con
          difficolta'   di   deambulazione  dalle  competenti  unita'
          sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto  dell'ordine
          cronologico  di presentazione delle domande. Le domande non
          soddisfatte nell'anno per insufficienza  di  fondi  restano
          valide per gli anni successivi.
             5.  I  contributi  devono  essere erogati entro quindici
          giorni  dalla  presentazione  delle  fatture  dei   lavori,
          debitamente quietanzate.
             Art. 11. - 1. Gli interessati debbono presentare domanda
          al sindaco  del  comune  in  cui  e'  sito  l'immobile  con
          indicazione   delle  opere  da  realizzare  e  della  spesa
          prevista entro il 1› marzo di ciascun anno.
             2.  Per  l'anno  1989  la domanda deve essere presentata
          entro il 31 luglio.
             3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e
          la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
          all'articolo 8.
             4.  Il  sindaco, nel termine di trenta giorni successivi
          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          domande,  stabilisce  il  fabbisogno complessivo del comune
          sulla  base  delle  domande  ritenute  ammissibili   e   le
          trasmette alla regione.
             5.   La   regione   determina   il   proprio  fabbisogno
          complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla  scadenza
          del  termine  previsto  dal comma 4 al Ministero dei lavori
          pubblici la richiesta di partecipazione  alla  ripartizione
          del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
             Art.  12.  -  1.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo 10 e'
          alimentato con lire 20 miliardi  per  ciascuno  degli  anni
          1989,  1990  e 1991. Al predetto onere si provvede mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1989-1991, al capitolo 9001
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Concorso
          dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al
          superamento  delle  barriere architettoniche negli edifici'
          per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989,  1990  e
          1991.
             2.  Le  somme  eventualmente non utilizzate nell'anno di
          riferimento  sono   riassegnate   al   fondo   per   l'anno
          successivo.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".
 
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