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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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Testo in vigore dal:  10-8-2024
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Art. 10

(Oneri deducibili)
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; (128)
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; (161)
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge , nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
((233))
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. (202)
3. Gli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 9 gennaio 1989, n. 13 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1988.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 4) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) e r) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito";
- (con l'art. 2, comma 5) che "Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti";
- (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la modifica di cui alla lettera c), del comma 1, del presente articolo si applica agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo "si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che le modifiche di cui alla lettera d), del comma 1, del presente articolo si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 ha disposto:
- (con l'art. 10, comma 1) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis), c), d), e), f), g), m), o), p) ed r), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito";
- (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti";
- (con l'art. 10, comma 5) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta".
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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo".
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AGGIORNAMENTO (65)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
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AGGIORNAMENTO (94)

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 6) che le disposizioni di cui al comma 3-bis non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
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AGGIORNAMENTO (97)

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto";
- (con l'art. 13, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio";
- (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto";
- (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1 giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
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AGGIORNAMENTO (102)

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000".
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AGGIORNAMENTO (104)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".
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AGGIORNAMENTO (107)

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2001";
- (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001";
- (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
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AGGIORNAMENTO (128)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 29) che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"".
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AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".
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AGGIORNAMENTO (161)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 174) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
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AGGIORNAMENTO (202)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 150, comma 3) che la presente modifica si applica "alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2024.