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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 551

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61 (in G.U. 27/02/1989, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1998)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di regolamentare le
esecuzioni dei  provvedimenti  di  rilascio  degli  immobili  urbani,
tenuto  conto  anche  della  eccezionale  carenza  di  disponibilita'
abitative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di  immobili
urbani  di  proprieta'  privata  e  pubblica,  adibiti  ad   uso   di
abitazione, per  cessazione  del  contratto  alla  scadenza,  nonche'
l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto  di
cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e  di  quelle  di
rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura  civile  per
finita locazione relativa a detti immobili, e'  sospesa  sino  al  30
aprile 1989: 
    a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli,  Palermo,  Roma,  Torino  e  Venezia,  nonche'   nei   comuni
confinanti con gli stessi; 
    b) negli altri comuni capoluogo di provincia; 
    c)  nei  comuni,  considerati   ad   alta   tensione   abitativa,
individuati nella delibera CIPE  30  maggio  1985,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19  giugno  1985,  non  compresi  nelle
lettere precedenti; 
    d) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile  1987,  n.  152,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del  22  aprile  1987,  non
compresi nelle lettere a), b) e c). 
  2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata,  anche
se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione
ha effetto sino al 31 dicembre 1989. 
  2-bis. E' aumentata al cinquanta per  cento  la  quota  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982,  n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,  n.  94.
Gli  enti  ivi  previsti,  entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del
contratto con lo sfrattato, devono  darne  comunicazione  al  di  lui
locatore,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   al
domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio
allegato alla richiesta di locazione. 
  2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2-  bis  gli  stessi
enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati  da  propri
immobili venduti frazionatamente. ((5)) 
    

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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 6,  comma  1)
che "Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
1989,  n.  61,  e  successive  modificazioni,   le   esecuzioni   dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad  uso  abitativo  per
finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Nei comuni di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre   1988,   n.   551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive  modificazioni,  il  reddito   imponibile   derivante   al
proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede  locale  e  nel
rispetto  dei  criteri  indicati  dal  decreto  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 4, ovvero nel rispetto  delle  condizioni  fissate  dal
decreto di cui al comma 3 del medesimo  articolo  4,  determinato  ai
sensi dell'articolo 34 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,  e'  ulteriormente  ridotto
del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo  ai
fini della determinazione della base  imponibile  per  l'applicazione
dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella misura minima
del 70 per cento".