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LEGGE 4 ottobre 1988, n. 436

Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa.

note: Entrata in vigore della legge: 29/10/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  29-10-1988 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

4. L'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si espleta, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato
di previsione

della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attività contrattuale di cui al presente comma.

5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
La legge n. 79/1988 concerne il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990. Il testo dell'art. 14 è il seguente:
"Art. 14 (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1988, come appresso:


a) militari specializzati:
1) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000
2) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.500
3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . " 34.311
b) militari aiuto-specialisti:
1) Esercito . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000
2) Marina . . . . . . . . . . . . . . . " 15.500
3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . " 16.500


3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di completamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:


a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 70
b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 140
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . " 160


4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:


a) Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . n. 875
b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . " 210


5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'art. 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:


a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000
b) sottocapi e comuni volontari . . . . . . " 3.524


6. A norma dell'art. 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1988, come appresso:


a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6.000
b) graduati e militari di truppa . . . . . . " 2.828


7. Il contingente degli arruolati volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.
8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1988, è fissata, a norma dell'art. 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:


a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000
b) graduati e militari di truppa . . . . . . " 1.000


9. A norma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:


a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . n. 25.778
b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.939
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . " 4.338


10. Alle spese di cui ai capitoli numeri 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1988, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 e nel citato articolo 61- bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
11. Alle spese di cui ai capitoli numeri 4011, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
12. Alle spese di cui al cap. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
13. Alle spese di cui al cap. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
14. Alle spese di cui al cap. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
15. I comitati di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.
16. I comitati di cui al precedente comma 15 sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.
17. Quando gli atti investono la competenza di più capitoli, è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.
18. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del cap. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
20. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1988, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
21. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali".