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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1988, n. 377

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1988 al: 22-8-1992
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988;

Sulla

proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Decreta:

Art. 1

Categorie di opere
1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto:
per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
f) impianti chimici integrati;
g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri;
h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t;
i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
l) dighe ed altri impianti destinati a trattenere regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio.
3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso alla riduzione delle emissioni.
4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni di coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai fini di individuare anticipatamente, sulla base dei programmi delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
L'art. 6 della legge n. 349/1986 dispone quanto segue:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1- bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto".

Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo. Il testo dell'art. 11 della medesima legge è il seguente:
"Art. 11. - 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:
a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette".
- La direttiva n. 85/337/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 175/40 del 5 luglio 1985.

Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo.