stai visualizzando l'atto

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1988, n. 374

Normativa transitoria per l'attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 in materia di agevolazioni alle attività produttive in alcuni territori del Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore dell'atto: 14/09/1988
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 14-9-1988
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  1›  marzo  1986, n. 64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito in legge
attualmente in corso di pubblicazione, il quale reca  modifiche  alla
citata  legge  n.  64  del  1986, in attuazione della decisione della
commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988;
  Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del
1988, il quale prevede che il CIPI, su proposta del Ministro per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  puo'  adottare  le
ulteriori  disposizioni occorrenti per l'attuazione del decreto-legge
medesimo e che comunque deve assumere  le  determinazioni  occorrenti
sia per l'applicazione del limite di intensita' dell'intervento nella
provincia di Frosinone, sia  per  la  definizione,  con  disposizioni
transitorie,  dei  procedimenti amministrativi in corso alla data del
10 giugno 1988;
  Considerato  che, per la provincia di Frosinone, il predetto limite
di intensita',  riferito  alle  agevolazioni  indicate  dal  ripetuto
decreto-legge,    ferma   restando   l'applicabilita'   delle   altre
agevolazioni indipendentemente dal limite  stesso,  e'  previsto  con
decorrenza  dal  1› gennaio 1991 e che, quindi, appare opportuna, per
tale  provincia,  la  riserva   di   ulteriori   determinazioni   per
l'applicazione    del    limite    di    intensita'   dell'intervento
straordinario;
  Considerato,   pertanto,   che   per   il  momento  appare  urgente
l'emanazione  delle  menzionate  disposizioni  transitorie   per   la
definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10
giugno 1988, relativamente alle  province  di  Ascoli  Piceno,  Roma,
Latina e Rieti;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, d'intesa con il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie;
                              Delibera:
  1.  Nelle  province  di  Ascoli  Piceno,  Roma,  Latina e Rieti, le
agevolazioni  finanziarie  contributive  e  fiscali  possono   essere
concesse  nelle  misure  previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101,
102, 105, 121, 126 e 129 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel   Mezzogiorno,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  2.   Nelle   stesse   province   non  possono  essere  concesse  le
agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali di cui alla legge 1›
marzo   1986,   n.  64,  salvo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
transitorie indicate nei punti 5 e seguenti della presente  delibera.
  3.  Le agevolazioni di cui agli articoli del testo unico n. 218 del
1978, citati nel precedente punto 1, sono  concesse,  nelle  province
ivi  indicate,  quali  risultano  dalle  modificazioni e integrazioni
apportate al relativo testo precedentemente alla legge 1› marzo 1986,
n.  64.  Per  quanto  concerne  la concessione delle agevolazioni, si
applicano i  nuovi  criteri  e  procedure  vigenti,  compresi  quelli
introdotti  dalla citata legge n. 64, quali l'indicazione dei settori
agevolabili, l'anticipazione del contributo  in  conto  capitale,  la
concessione  provvisoria  delle  agevolazioni, nonche' la concessione
delle agevolazioni da parte delle regioni.
  4.  Le  agevolazioni  indicate al precedente punto 1 sono concesse,
nelle province di Ascoli Piceno e di Roma, fino al 31  dicembre  1990
e,  nelle province di Latina e di Rieti, fino al 31 dicembre 1992. Le
agevolazioni a carattere pluriennale, quali i finanziamenti  a  tasso
agevolato,  lo  sgravio degli oneri sociali e le esenzioni tributarie
decennali, concesse entro i  predetti  termini,  permangono  fino  al
compimento  dell'intero periodo previsto dalle relative disposizioni,
costituendo unita' non frazionabili.
  5.   Al   fine   di   regolare   la  definizione  dei  procedimenti
amministrativi in corso al 10  giugno  1988,  data  di  pubblicazione
nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee della decisione
della commissione CEE/88/318  del  2  marzo  1988,  si  applicano  le
disposizioni   transitorie  di  cui  ai  successivi  punti,  volte  a
consentire, anche nelle province di Ascoli  Piceno,  Roma,  Latina  e
Rieti,  la concessione delle agevolazioni finanziarie, contributive e
fiscali previste dalla legge 1› marzo 1986,  n.  64,  in  favore  dei
soggetti  che  ne hanno fatto richiesta entro la predetta data del 10
giugno 1988.
  6.  Per  quanto  concerne  gli  incentivi  finanziari di competenza
dell'Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,
possono  essere  concesse  le agevolazioni di cui alla legge 1› marzo
1986, n. 64, agli operatori che, nel prescritto termine del 10 giugno
1988, hanno presentato la relativa domanda di ammissione la quale, ai
sensi dell'art. 77 del testo unico n. 218 del  1978,  puo'  riferirsi
alle  spese  sostenute  anteriormente  ai  due  anni  precedenti alla
presentazione della domanda stessa.
  Ai  sensi  del  presente  punto 6, conseguentemente, possono essere
concesse, in presenza di domande di ammissione presentate entro il 10
giugno  1988,  oltre  alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 9
della legge n. 64  del  1986,  anche  quelle  di  cui  ai  successivi
articoli 10, 11 e 12, commi 1, 8, 9 e 13.
  7.   L'esenzione   dell'imposta  locale  sui  redditi  sugli  utili
reinvestiti nel Mezzogiorno in  iniziative  industriali,  agricole  e
turistiche,  prevista  rispettivamente  negli articoli 102, 121 e 129
del testo unico n. 218 del  1978,  e'  concessa,  con  le  elevazioni
introdotte  dall'art.  14, comma 4, della legge n. 64 del 1986, se la
dichiarazione  relativa  al   conseguimento   dei   predetti   utili,
nell'ambito  della quale deve essere chiesta l'esenzione ai sensi del
comma 3 del citato art. 102, e' stata presentata entro il  10  giugno
1988.
  8.  L'esenzione  decennale  totale  dall'imposta  sul reddito delle
persone giuridiche di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 64 del
1986,  che  ha  sostituito  tale  agevolazione alla riduzione a meta'
dello stesso tributo prevista dall'art. 105, comma 1, del testo unico
n.  218  del  1978,  e'  concessa alle imprese che si sono costituite
entro il 10 giugno 1988.
  9.  E' fatta riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione
del  limite  di  intensita'   dell'intervento   straordinario   nella
provincia  di  Frosinone  e  di eventuali disposizioni occorrenti per
l'attuazione della citata decisione della commissione CEE del 2 marzo
1988.
  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 3 agosto 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
                                      NOTE
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il  testo  dell'art.  4 del D.L. n. 258/1988, convertito
          nella legge 5 agosto 1988, n. 337, e' il seguente:
             "Art.  4.  - 1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per
          l'attuazione di quanto previsto all'art. 1  possono  essere
          adottate,  con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  d'intesa con il Ministro per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
             2.  Il  CIPI  assume  comunque,  a norma del comma 1, le
          determinazioni occorrenti:
               a)   per   l'applicazione  del  limite  di  intensita'
          dell'intervento  nella  provincia  di  Frosinone   di   cui
          all'art. 2, comma 2;
               b)  per  regolare,  con  disposizioni  transitorie, la
          definizione dei procedimenti amministrativi in  corso  alla
          data del 10 giugno 1988".
           Note al dispositivo:
             -  Il  testo  vigente degli articoli 59, 63, 69, 70, 77,
          101, 102, 105, 121, 126 e 129 del testo unico  delle  leggi
          sugli  interventi  nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n.
          218/1978, e' il seguente:
             "Art. 59. - A decorrere dal periodo di paga successivo a
          quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto
          il  periodo  di paga in corso alla data del 31 agosto 1980,
          e' concesso uno sgravio sul  complesso  dei  contributi  da
          corrispondere   all'Istituto   nazionale  della  previdenza
          sociale dalle aziende industriali che impiegano  dipendenti
          nei  territori  indicati  dall'art.  1  del  presente testo
          unico.
             Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10
          per   cento   delle    retribuzioni    assoggettate    alla
          contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria contro la
          disoccupazione involontaria corrisposte ai  dipendenti  che
          effettivamente  lavorano nei territori di cui al precedente
          comma,  al  netto  dei  compensi  per  lavoro   considerato
          straordinario  dai  contratti  collettivi  e,  in mancanza,
          dalla legge.
             Il  predetto  sgravio contributivo si distribuisce fra i
          datori  di  lavoro  e  i  lavoratori,  tenuto  conto  della
          percentuale  in cui rispettivamente concorrono al complesso
          dei contributi per le assicurazioni  sociali  obbligatorie,
          nella  misura  dell'8,50  per  cento  e dell'1,50 per cento
          delle retribuzioni.
             Tale  sgravio  e'  elevato  dal 10 al 20 per cento per i
          lavoratori assunti anteriormente al  1›  ottobre  1968  che
          prestino  la  propria  opera  alle  dipendenze della stessa
          azienda alla data del 1› luglio 1972.
             A  decorrere  dal periodo di paga successivo a quello in
          corso alla data del 31 ottobre  1968  e  fino  a  tutto  il
          periodo  di  paga  in corso alla data del 31 dicembre 1980,
          alle aziende industriali e' concesso un  ulteriore  sgravio
          contributivo,   nella   misura   del  10  per  cento  delle
          retribuzioni, calcolate con i criteri  di  cui  al  secondo
          comma  del presente articolo, corrisposto al solo personale
          assunto posteriormente alla data del 30  settembre  1968  e
          risultante  superiore  al numero complessivo dei lavoratori
          occupati dalla azienda nei  sopra  indicati  territori  del
          Mezzogiorno  alla  data  medesima,  ancorche'  lavoranti ad
          orario ridotto o sospesi.
             Ai  fini della determinazione della misura dello sgravio
          aggiuntivo di cui al  precedente  comma,  si  considera  il
          complesso  dei  lavoratori  dipendenti della stessa impresa
          ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri  ed
          altre  unita'  operative svolgenti la propria attivita' nei
          territori anzidetti.
             Per  ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla
          data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla
          data  stessa,  si esclude dalla determinazione della misura
          delle  retribuzioni,  sulle  quali  calcolare   l'ulteriore
          sgravio  contributivo di cui al precedente quarto comma, la
          retribuzione corrisposta ad  uno  dei  lavoratori,  assunti
          dopo  la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino
          a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data
          del 30 settembre 1968.
             A  decorrere  dal  1›  agosto  1971  l'ulteriore sgravio
          contributivo di cui al quinto comma del  presente  articolo
          e'  elevato,  per il personale assunto dal 1› gennaio 1971,
          dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per
          cento  si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori
          assunti dopo la data del 31 dicembre  1970  depennando  fra
          questi,  in  ordine  di assunzione, un numero di lavoratori
          pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo
          la stessa data.
             Per  i  nuovi  assunti dal 1› luglio 1976 al 31 dicembre
          1980, ad incremento delle  unita'  effettivamente  occupate
          alla  data  del  30  giugno  1976 nelle aziende industriali
          operanti nei settori che  saranno  indicati  dal  CIPI,  lo
          sgravio  contributivo  di cui al primo comma e' concesso in
          misura totale dei contributi posti a carico dei  datori  di
          lavoro,  dovuti  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale sino al periodo di paga in  corso  al  31  dicembre
          1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
             Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le
          notizie e le  documentazioni  necessarie  a  dimostrare  il
          diritto    all'applicazione   degli   sgravi   e   l'esatta
          determinazione degli stessi.
             I  datori  di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal
          complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.
             Il  datore  di  lavoro che applichi gli sgravi in misura
          maggiore di quella prevista a norma del presente  articolo,
          sara'  tenuto  a  versare  una  somma  pari  a cinque volte
          l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
             I  proventi  derivati  all'INPS  dall'applicazione delle
          sanzioni previste dal comma precedente sono  devoluti  alla
          gestione   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione
          involontaria.
             Ai  fini  del versamento all'INPS degli importi relativi
          allo sgravio contributivo concesso per il  periodo  1973-80
          ai  sensi  del primo e secondo comma del presente articolo,
          il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  effettuare  -  a
          partire  dall'anno  1977 - operazioni di ricorso al mercato
          finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti
          dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione
          di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche
          o  con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a
          cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e
          di  statuto,  oppure  di  emissioni di buoni poliennali del
          Tesoro, o  di  certificati  di  credito.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art.  2, commi dal secondo al nono,
          della legge 4 agosto 1975, n. 394".
             "Art.  63.  - Per la realizzazione di iniziative dirette
          alla costruzione  di  nuovi  stabilimenti  industriali  con
          investimenti  in impianti fissi non superiori a 15 miliardi
          di  lire  ovvero  all'ampliamento,  alla  riattivazione   o
          all'ammodernamento  di  stabilimenti sino al raggiungimento
          tra  investimenti  fissi  preesistenti   al   netto   degli
          ammortamenti  tecnici  e della rivalutazione per conguaglio
          monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi
          di  lire,  possono essere concessi finanziamenti agevolati;
          il relativo tasso di interesse, comprensivo di  ogni  onere
          accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla
          presente rubrica e' fissato nella misura del 30  per  cento
          del tasso di riferimento.
             Nei  casi  di  riattivazione  sono  ammessi  al  credito
          agevolato soltanto  i  nuovi  investimenti  fissi  fino  al
          raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente
          comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi.
             Per  consentire  l'applicazione  del  tasso  d'interesse
          nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:
               a)  e' autorizzata a concedere a tutti gli istituti di
          credito abilitati ad esercitare il credito a medio  termine
          il   contributo   sugli  interessi  relativi  alle  singole
          operazioni,  pari  alla   differenza   fra   la   rata   di
          ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di
          ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;
               b)  ha  facolta'  di  concedere,  su  loro richiesta e
          limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali
          ISVEIMER,  IRFIS  e  CIS,  un contributo in conto interessi
          sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi  di
          provvista  destinati  ai finanziamenti alla piccola e media
          industria.
             La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata
          nel 40  per  cento  dell'investimento  globale  comprensivo
          degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per
          cento di detti investimenti, delle scorte di materie  prime
          e  semilavorate  adeguate alle caratteristiche del ciclo di
          lavorazione  e  delle  attivita'  dell'impresa.  La  durata
          massima  del  finanziamento  e'  fissata  in quindici anni,
          comprensivi del periodo di utilizzo  e  di  preammortamento
          non superiore a cinque anni per i nuovi impianti e in dieci
          anni  per  gli  ampliamenti,   la   riattivazione   e   gli
          ammodernamenti  degli  impianti  esistenti, comprensivi del
          periodo di utilizzo e di preammortamento  non  superiori  a
          tre anni.
             L'importo  del  finanziamento agevolato concesso per gli
          investi-menti fissi, maggiorato  del  contributo  in  conto
          capitale previsto dall'art. 69, non puo' superare il limite
          del 70 per cento della spesa prevista per gli  investimenti
          fissi.
             Tale  limite  e'  elevabile solo per le maggiorazioni di
          contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e  5  del
          citato art. 69.
             Ai  fini  della  concessione  dei  contributi  in  conto
          interessi di cui al presente  articolo,  le  disponibilita'
          del  fondo  nazionale  per  il credito agevolato al settore
          industriale, costituito ai sensi dell'art.  1  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
          sono destinate nella misura del 65 per cento  ai  territori
          di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione
          della spesa del Ministro del tesoro ai sensi  dell'art.  25
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 novembre
          1976, n. 902, e assegnate alla  Cassa  per  il  Mezzogiorno
          relativamente  al  quinquennio 1976-80 per i fini e secondo
          le modalita' di cui al decreto presidenziale medesimo.  Per
          le  assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art.  32
          del presente testo unico".
             "Art.  69.  - Per la realizzazione di iniziative dirette
          alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento  di
          stabilimenti  industriali  puo' essere concesso dalla Cassa
          per il Mezzogiorno un contributo in  conto  capitale  nelle
          misure   appresso  indicate  con  riferimento  ai  seguenti
          scaglioni di investimenti fissi:
              1)  da  200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per
          cento;
              2)  sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire
          e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
              3)  sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire
          e fino a 15 miliardi di lire: 20 per cento;
              4)  sull'ulteriore  quota  eccedente  i  15 miliardi di
          lire: 15 per cento.
             Il  contributo  di  cui al n. 1) del comma precedente e'
          esteso alle iniziative  industriali,  ivi  comprese  quelle
          promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano
          investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con  le
          modalita' previste dal presente articolo.
             In  caso  di ampliamento e riattivazione di stabilimenti
          preesistenti,   l'appartenenza   delle   iniziative    agli
          scaglioni  di  investimenti  di cui ai precedenti commi del
          presente articolo, e quindi la  misura  del  contributo  in
          conto   capitale,   e'   determinata  tenendo  conto  degli
          investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti
          tecnici,  ai  quali  vanno  sommati  i  nuovi investimenti;
          nell'ipotesi di riattivazione  sono  ammessi  a  contributo
          soltanto i nuovi investimenti.
             Il  contributo  in  conto  capitale  di cui ai primi due
          commi del presente articolo puo'  essere  aumentato  di  un
          quinto   a   favore  di  specifici  settori  da  sviluppare
          prioritariamente nel Mezzogiorno,  indicati  periodicamente
          dal  CIPE  su  proposte  del  Ministero  per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno.
             Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura
          di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative  che  si
          localizzano   nelle   zone   riconosciute   particolarmente
          depresse con la  stessa  procedura  di  cui  al  precedente
          comma,  previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla
          base  di  indicatori   oggettivi,   quali   il   tasso   di
          emigrazione,  il tasso di popolazione attiva occupata ed il
          rapporto  tra   occupazione   industriale   e   popolazione
          residente  desumibili  dai  dati  dei due ultimi censimenti
          ISTAT.
             Il  CIPI,  su  proposta  del Ministro per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi'  deliberare  la
          sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a
          contributo nei confronti di nuove iniziative  in  specifici
          settori o in determinate zone in relazione a considerazioni
          oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale.
             Il  contributo  di  cui al presente articolo puo' essere
          altresi'  concesso  per  gli  impianti  commerciali  e   di
          servizi,  ubicati  nel  Mezzogiorno,  costituenti complessi
          organici o strutture ed infrastrutture  polivalenti,  anche
          intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e
          le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il
          coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla
          legislazione vigente.
             La  concessione  dei  contributi  in  conto  capitale e'
          subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte  delle
          imprese,  di un ammontare di capitale proprio non inferiore
          al 30 per cento dell'investimento fisso.
             L'onere  derivante  alla  Cassa per il Mezzogiorno dalla
          concessione dei contributi previsti dal presente  articolo,
          e' imputato sugli importi di cui all'art. 24.
             La  Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare,
          per la concessione del  contributo  di  cui  al  precedente
          secondo  comma  e  per i finanziamenti a tasso agevolato di
          cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente  nazionale
          per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).
             Alla  concessione del contributo di cui al secondo comma
          del  presente  articolo  si  provvede  previa   istruttoria
          tecnica  e  finanziaria  della  sezione autonoma di credito
          dell'ENAPI,  il  cui  consiglio   di   amministrazione   e'
          integrato   dagli   assessori   delle  regioni  meridionali
          delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di  credito
          dell'ENAPI   e'   autorizzata   a  concedere  alle  imprese
          artigiane  ubicate  nei   territori   meridionali   crediti
          agevolati  a  medio termine fino all'importo massimo di 200
          milioni. A tal fine presso detta sezione  e'  istituito  un
          fondo  di  dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a
          carico dello stanziamento di cui all'art. 24  del  presente
          testo  unico. Le regioni meridionali possono partecipare al
          predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo
          stanziamento  di  cui  al  precedente  art.  44. La sezione
          autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le
          operazioni  previste  dall'art.  18  della  legge 25 luglio
          1952, n. 949. La  Cassa  e'  autorizzata  a  concedere  sui
          finanziamenti  erogati  dalla  sezione  autonoma di credito
          dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati  forniti
          o  garantiti  dallo  Stato o attinti presso il Mediocredito
          centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in  conto
          interessi  previsto dall'art. 63 del presente testo unico".
             "Art.  70.  -  Gli  uffici  direzionali, amministrativi,
          commerciali  e  tecnici  delle  imprese  con   stabilimenti
          industriali  operanti  nei  territori di cui all'art. 1, se
          localizzati nei territori  medesimi,  anche  a  seguito  di
          decentramento,   ad   anche  se  disgiunti  dagli  impianti
          industriali,   nonche'   le   imprese   di    progettazione
          industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono
          parificati  agli  impianti  industriali   ai   fini   della
          concessione  del  contributo  in  conto  capitale di cui al
          precedente  art.  69,  qualora   abbiano   una   dimensione
          occupazionale non inferiore a cinquanta addetti.
             La concessione del contributo di cui al comma precedente
          e' disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72,  73  e
          74.  Non  sono  ammesse  a  contributo le spese relative ad
          immobili per uffici.
             Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di
          ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo
          a  quelli  finalizzati  ad  attivita'  produttive, anche se
          collegati ad  imprese  ed  anche  se  realizzati  in  forma
          consortile,  puo'  essere  concesso  un contributo in conto
          capitale nella misura del 50 per cento, purche'  il  centro
          dia occupazione a non meno di venticinque ricercatori.
             La concessione del contributo di cui al comma precedente
          e' subordinata:
               a)  al  parere di conformita' rilasciato a norma degli
          articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi
          di lire;
               b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata
          non inferiore a quindici anni e delle attrezzature per  una
          durata  variabile  in  funzione  del tipo di attrezzatura e
          della eventuale finalita' specifica della ricerca.
             Sulla  base delle direttive del CIPI il Ministro per gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,   con   proprio
          decreto,   di  concerto  con  il  Ministro  incaricato  del
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,
          stabilisce  i criteri e le procedure per la concessione del
          contributo ai centri di ricerca, nonche' le  modalita'  per
          la   determinazione   delle   spese   ammissibili   e   per
          l'espletamento di specifici controlli  anche  periodici  da
          parte della Cassa.
             Le  agevolazioni  di  cui  all'art.  63 sono concedibili
          anche alle iniziative di cui al terzo  comma  del  presente
          articolo.
             Per  i  centri  di  ricerca  di  cui  al terzo comma del
          presente articolo e' concesso lo  sgravio  contributivo  di
          cui  all'art.  59,  comma  nono, limitatamente agli oneri a
          carico del datore di lavoro".
             "Art. 77. - Le spese ammissibili al credito agevolato di
          cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
          9  novembre 1976, n. 902, e ai contributi in conto capitale
          di cui all'art. 69  del  presente  testo  unico,  dovranno,
          comunque,  comprendere le opere murarie, gli allacciamenti,
          i macchinari e le  attrezzature,  comprese  quelle  per  la
          conservazione  e  il trasporto dei prodotti.  Limitatamente
          alla  concessione  del  credito  agevolato  tra  le   spese
          ammissibili   sono   altresi'   comprese   quelle  relative
          all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime  e
          semilavorate  nel  limite  massimo  del  40 per cento degli
          investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo
          di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
             Ai  fini  della concessione delle agevolazioni di cui al
          comma  precedente,  sono   escluse   le   spese   sostenute
          anteriormente  ai  due  anni  precedenti alla presentazione
          della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime".
             "Art.   101.   -   Per   gli   stabilimenti  industriali
          tecnicamente organizzati che si  impiantano  nei  territori
          indicati  all'art.  1  e  per  le  costruzioni  annesse  e'
          concessa  l'esenzione  decennale  dall'imposta  locale  sui
          redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.
             Per  gli stabilimenti gia' esistenti nei detti territori
          che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti  o
          rammodernati,  e'  accordata,  per  dieci anni, l'esenzione
          dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento,  dalla
          trasformazione,  dalla riattivazione, dalla ricostruzione o
          dal rammodernamento.
             L'esenzione  di  cui  al  presente  articolo decorre dal
          primo esercizio di produzione del  reddito  dei  rispettivi
          impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente
          all'attivita' commerciale.
             Le  imprese che svolgono attivita' produttive di redditi
          esenti devono  tenere  la  contabilita'  in  modo  che  sia
          possibile  determinare  separatamente  la  parte  di  utili
          attribuibile a tale attivita'".
             "Art.  102.  -  La  parte  non superiore al 70 per cento
          degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti  e  dalle
          imprese  commerciali  obbligati alla tenuta delle scritture
          contabili ai sensi dell'art. 13 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,  e dalle
          imprese  minori  ammesse  alla  tenuta  della  contabilita'
          semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai
          sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica    n.     600,   e   successive   modificazioni,
          direttamente impiegata  nella  costruzione,  ampliamento  o
          riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui
          all'art. 1, e' esente dall'imposta locale sui  redditi  con
          esclusione dei redditi fondiari.
             L'esenzione  compete  fino  alla  concorrenza  del costo
          delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.
             Per  ottenere  la esenzione prevista dal primo comma del
          presente  articolo  i  soggetti  aventi   diritto   debbono
          richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale,
          indicando la parte di utili che intendono  investire.  Alla
          dichiarazione  deve  essere  unito  un  progetto di massima
          degli investimenti, che specifichi le date di inizio  e  di
          ultimazione  delle  opere  e  il  piano di finanziamento di
          queste.
             L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda
          a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.
             L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla
          dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento
          del  reddito  dichiarato,  e in via definitiva in base alle
          risultanze della documentazione e osservate  le  condizioni
          previste nel comma seguente.
             Le  opere  debbono  essere  iniziate entro un anno dalla
          presentazione della  dichiarazione  ed  ultimate  entro  un
          triennio  dalla  data  stessa.   Le  date  di  inizio  e di
          ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate
          nella   esecuzione   di  esse  dovranno  essere  comprovate
          mediante certificati emessi dall'ufficio  tecnico  erariale
          competente territorialmente.
             Il certificato previsto nel precedente comma deve essere
          presentato all'ufficio distrettuale delle  imposte  dirette
          entro  centottanta  giorni  dalla  ultimazione delle opere.
          Qualora risulti che le  opere  progettate  non  sono  state
          iniziate  o  compiute  nei  termini, si fa luogo, entro due
          anni dalla scadenza del termine triennale di cui  al  comma
          precedente,    al   recupero   dell'imposta   indebitamente
          esonerata e si applica,  a  carico  del  contribuente,  una
          soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima".
             "Art.   105.  -  L'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e'  ridotta  alla  meta',  nei  confronti  delle
          imprese  che  si  costituiscono  in  forma  societaria  nei
          territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove
          iniziative  produttive nei territori stessi, per dieci anni
          dalla loro costituzione, fermo restando il  disposto  degli
          articoli 101 e 102.
             L'aliquota  dell'uno  per  cento relativa all'imposta di
          registro per le fusioni di societa' di  qualunque  tipo  di
          cui  all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977,
          n. 904, e' ridotta  allo  0,50  per  cento  se  la  fusione
          avviene   tra  societa'  che  hanno  sede  ed  operano  nei
          territori di cui all'art. 1, ovvero se il  conferimento  e'
          fatto  da  un'impresa  o  societa', che ha sede ed opera in
          tali territori, ad una societa' che ha sede  ed  opera  nei
          territori stessi".
             "Art.  121.  -  La  parte  non superiore al 50 per cento
          degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti  e  dalle
          imprese   di  cui  all'art.   102,  comma  primo,  che  sia
          direttamente  impiegata   nell'esecuzione   di   opere   di
          trasformazione  o  miglioramento  di territori agricoli nei
          territori di cui all'art. 1, e' esente dall'imposta  locale
          sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e
          con le modalita' indicate nello stesso art. 102 e  fino  al
          31 dicembre 1980".
             "Art.  126.  - Lo sgravio degli oneri sociali previsto a
          favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma  nono,
          si  applica  alle  imprese  artigiane nelle misure e con le
          modalita' di cui allo stesso articolo.
             Le   imprese   artigiane   che   promuovono   iniziative
          industriali, godono del contributo in conto capitale di cui
          al secondo comma dell'art.  69".
             "Art.  129.  - Lo sgravio degli oneri sociali previsto a
          favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma  nono,
          si  applica alle imprese alberghiere come tali classificate
          a norma della legge 30 dicembre 1937, n.  2651,  modificata
          con  legge 18 gennaio 1939, n. 382, con le modalita' di cui
          allo stesso articolo.
             Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 a
          105 del  presente  testo  unico  si  applicano  anche  agli
          alberghi  ed  alle  altre iniziative di cui all'art. 128, e
          relative   attrezzature   -   sempre   che   sussista   una
          organizzazione   tecnica  degli  impianti  -  nonche'  agli
          impianti di trasporto per mezzo di funi".
             Il  testo vigente degli articoli 9, 10, 11, 12 (commi 1,
          8, 9 e 13) e 14 (commi  4  e  5)  della  legge  n.  64/1986
          (Disciplina   organica  dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno) e' il seguente:
             "Art.  9. - 1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa  con  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          determina,   nell'ambito   della    politica    industriale
          nazionale,   gli   specifici   obiettivi   di  riequilibrio
          territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui
          all'art.  1  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando
          a  tal  fine le misure per il coordinamento delle attivita'
          delle amministrazioni pubbliche in materia di  agevolazioni
          al   settore  industriale  e  tenendo  conto  dei  seguenti
          obiettivi:
               a)  ammodernare,  qualificare ed accrescere l'apparato
          produttivo industriale;
               b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di
          una moderna ed  efficiente  rete  di  servizi,  nonche'  di
          centri di ricerca;
               c)  contenere  i  consumi  energetici  e sviluppare la
          produzione  di  energie  derivanti  da  fonti   energetiche
          alternative;
               d) favorire l'occupazione.
             2.  Per  i  fini e con le modalita' di cui al precedente
          comma il CIPI provvede:
               a)   a   coordinare  le  agevolazioni  previste  dalla
          presente legge e quelle previste da  altre  norme  statali,
          regionali  e  comunitarie  anche  mediante la fissazione di
          criteri  per  il  cumulo  delle  agevolazioni  concedibili,
          prevedendo  in  ogni caso che l'insieme delle agevolazioni,
          ivi comprese quelle di cui alla legge 29  maggio  1982,  n.
          308,  per le iniziative volte a sviluppare la produzione di
          energie derivanti da  fonti  energetiche  alternative,  non
          possa  superare il 75 per cento del costo dell'investimento
          ammesso a contributo;
               b)  a  fissare  criteri per il finanziamento agevolato
          concedibile dal  fondo  di  rotazione  per  la  innovazione
          tecnologica e la ricerca;
               c)  ad  impartire  le  direttive  alle amministrazioni
          pubbliche  per  garantire  congrue  quote  di  commesse  di
          forniture   e   lavorazioni   in  favore  delle  iniziative
          meridionali.
             3.  Il  piano  annuale  di  attuazione  indica  criteri,
          modalita'  e  procedure,  in  conformita'  alle  norme  del
          presente  titolo  II, per la concessione delle agevolazioni
          industriali, con particolare riguardo:
               a) ai settori produttivi agevolabili;
               b)  ai  servizi  reali,  destinati  al  sostegno delle
          attivita' produttive da ammettere alle agevolazioni;
               c)  all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle
          misure massime,  delle  agevolazioni  industriali  compresa
          l'eventuale loro sospensione ed esclusione;
               d)  alla  delimitazione  delle  aree caratterizzate da
          gravi  fenomeni  di   disoccupazione   nelle   quali   sono
          concedibili   gli  incentivi  alle  iniziative  industriali
          sostitutive;
               e)  all'aggiornamento  degli scaglioni di investimento
          ai fini della concessione del contributo in conto  capitale
          e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base
          del deflattore degli  investimenti  lordi  riportati  nella
          'Relazione  generale sulla situazione economica del Paese'.
             4.  I  finanziamenti  a  tasso agevolato alle iniziative
          industriali di cui all'art. 63  e  i  contributi  in  conto
          capitale  di  cui  all'art.  69 del citato testo unico sono
          concessi alle imprese operanti nei vari settori  produttivi
          indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.
             5.  Le  agevolazioni  di  cui  ai  precedenti commi sono
          applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e  di
          riconversione.
             6.  Tra  le  spese  ammissibili  alle  agevolazioni sono
          comprese quelle relative  all'acquisto  di  brevetti  e  di
          licenze  concernenti  nuove  tecnologie  di  prodotti  e di
          processi produttivi, nonche' quelle destinate  all'impianto
          di  uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche
          se comuni a piu' imprese e anche se realizzati  all'estero,
          purche'  riferite alla commercializzazione di beni prodotti
          nel Mezzogiorno.
             7.  Gli scaglioni di investimenti di cui all'art. 69 del
          citato testo unico, sono cosi' modificati:
               a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;
               b)  sulla  quota  eccedente  i  7 miliardi e fino a 30
          miliardi: 30 per cento;
               c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.
             8.  Il  limite  di 30 miliardi di cui al secondo e terzo
          comma dell'art. 63 del citato  testo  unico,  e  successive
          modificazioni, e' soppresso.
             9.  Il taso di interesse, comprensivo di ogni accessorio
          e spese sui finanziamenti agevolati, e' cosi' fissato:
               a)  per le iniziative che realizzino o che raggiungano
          investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento
          del tasso di riferimento;
               b)  per  le  iniziative  che  realizzino o raggiungano
          investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60  per
          cento del tasso di riferimento.
             10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno,  provvede,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, all'articolazione e  alla  graduazione,  nell'ambito
          delle  misure  massime,  delle  agevolazioni previste dagli
          articoli 63 e 69 del citato testo unico  sulla  base  delle
          condizioni  di sviluppo industriale riscontrabili a livello
          dell'area  meridionale,  tenendo  conto  degli  indici   di
          disoccupazione, di emigrazione e del reddito pro capite.
             11.  Alla  concessione  delle  agevolazioni  di cui agli
          articoli 63  e  69  del  citato  testo  unico  si  provvede
          avvalendosi,   per   l'istruttoria   e  l'erogazione  delle
          agevolazioni stesse, degli  istituti  di  credito  a  medio
          termine  abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli
          istituti meridionali di credito  speciale,  sulla  base  di
          apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere
          di conformita' previsto dall'art. 72 del citato testo unico
          e  l'autorizzazione  per  la  localizzazione, nei territori
          meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'art.
          3  del  decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 24  maggio  1976,  n.
          350, sono soppresse.
             12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di
          cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno  1982,  n.  389,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 12
          agosto 1982, n.  546,  e'  estesa  a  tutto  il  territorio
          meridionale;  tale  anticipazione,  nonche'  la concessione
          provvisoria di cui allo  stesso  art.  1,  sono  estese  ai
          centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art.
          70 del citato testo unico.
             13.  La  locazione  finanziaria  disciplinata  dal primo
          comma dell'art. 83 del citato testo  unico,  da  estendersi
          anche  agli  impianti commerciali e di servizi indicati nel
          presente articolo ed ai centri di ricerca di  cui  all'art.
          70  dello  stesso testo unico, puo' essere esercitata anche
          dalle altre societa' iscritte in un albo  speciale  con  le
          modalita'   fissate   con  decreto  del  Ministro  per  gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             14.  Le  funzioni  amministrative  statali connesse alla
          concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69
          del  citato testo unico a favore delle iniziative di cui al
          comma 4 del presente articolo promosse  dopo  l'entrata  in
          vigore  della  presente  legge  dalle imprese artigiane che
          realizzino e raggiungano  investimenti  fissi  fino  a  due
          miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per
          territorio, che  si  avvalgono,  per  l'istruttoria  e  per
          l'erogazione  delle  agevolazioni stesse, degli istituti di
          credito  a  medio  termine   abilitati   ad   operare   nel
          Mezzogiorno,  compresi  gli istituti meridionali di credito
          speciale, sulla base di apposite  convenzioni.  I  relativi
          oneri  finanziari  gravano  sugli  stanziamenti di cui alla
          presente legge con modalita' da stabilire con  decreto  del
          Ministro  del  tesoro,  di concerto con il Ministro per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno.
             15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito
          alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste
          dal  precedente  comma  per l'intero importo e per tutta la
          durata del credito agevolato e  possono  essere  effettuati
          anche   con   apporti   di  disponibilita'  finanziarie  da
          impiegare ai sensi dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952,
          n.  949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti
          e aziende di credito autorizzati.
            16.  Alle  iniziative industriali, per le quali alla data
          di entrata in vigore della presente legge  sia  gia'  stata
          presentata  domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia
          stato ancora emanato il  provvedimento  di  concessione  di
          tali  agevolazioni, e' data facolta' di optare per le nuove
          agevolazioni entro il termine di trenta giorni  dalla  data
          di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana delle delibere  del  CIPI  previste  dal  presente
          articolo.
             17.  Le  agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14
          del presente  articolo  sono  concesse  in  attuazione  del
          programma  triennale  ed  in  coerenza  con  i  progetti di
          sviluppo   che   siano   stati   adottati   dalle   regioni
          interessate.
             18.  Il  provvedimento di concessione delle agevolazioni
          di cui al presente articolo deve tra l'altro  contenere  la
          normativa  di  revoca  totale o parziale delle agevolazioni
          stesse  nel  caso  in  cui  l'iniziativa  non   sia   stata
          realizzata alle condizioni stabilite.
             19.  Il  Ministro  per  gli  interventi straordinari nel
          Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla
          commissione  parlamentare  per  l'esercizio  dei  poteri di
          controllo  sulla  programmazione  e  sull'attuazione  degli
          interventi  ordinari  e  straordinari  nel  Mezzogiorno una
          relazione illustrativa sulle agevolazioni  concesse,  sulle
          domande non ancora definite e su quelle non accolte.
             20.  All'art.  11  del  D.L.  30  gennaio  1979,  n. 23,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          marzo  1979, n. 91, le parole: 'per le quali sia gia' stato
          emanato il decreto di concessione dei contributi previsti',
          sono  sostituite,  con  effetto  dalla  data  di entrata in
          vigore della citata legge di conversione,  dalle  seguenti:
          'per  le  quali  sia  gia'  stato  emanato  il  decreto  di
          approvazione     del     piano     di     riorganizzazione,
          ristrutturazione  o  conversione  ai fini della concessione
          dei contributi previsti'.
             21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria
          di attivita' industriali di  cui  all'art.  83  del  citato
          testo  unico,  comprese  le  agevolazioni  concedibili agli
          utenti del servizio, sono estese, altresi', alle  macchine,
          apparecchiature   ed   attrezzature  comunque  utilizzabili
          nell'ambito delle aziende agricole e  zootecniche  o  negli
          impianti    di    raccolta,   conservazione,   lavorazione,
          trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
          zootecnici.
             22.  A valere sul fondo previsto dall'art. 6 della legge
          10 ottobre 1975, n.  517,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ai  centri  commerciali all'ingrosso ubicati
          nei  territori   meridionali   sono   concesse   anche   le
          agevolazioni  previste  per  le  imprese  industriali dagli
          articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico,  e  successive
          modificazioni.  Alla  concessione delle agevolazioni di cui
          al presente comma si applicano i criteri, le modalita' e le
          procedure  previsti  dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e
          successive modificazioni ed integrazioni.  Le  agevolazioni
          previste  dal  presente comma possono essere concesse anche
          alle   iniziative   commerciali   le   cui    domande    di
          finanziamento,   ai   sensi  della  citata  legge  n.  517,
          risultino ancora in istruttoria alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge".
             "Art. 10. - 1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il
          finanziamento di attivita' produttive e  di  infrastrutture
          nel  Mezzogiorno  dagli istituti di credito a medio termine
          abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi  le  sezioni
          speciali  di  Mediocredito  e  gli  istituti meridionali di
          credito speciale, il Ministro del tesoro,  a  valere  sugli
          stanziamenti  di cui alla presente legge, puo' concedere un
          contributo,  a  decorrere  dall'effettiva  erogazione   dei
          finanziamenti,   fino   alla   misura   massima  pari  alla
          differenza  tra  il  tasso  di  inflazione  previsto  dalla
          'Relazione   previsionale   e  programmatica'  e  il  costo
          effettivo  della  collocazione   delle   obbligazioni   sul
          mercato.
             2.  Nelle  operazioni  di  impiego a medio termine della
          provvista ricavata dai prestiti obbligazionari  di  cui  al
          comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo
          ridotto in misura percentuale pari al  contributo  ottenuto
          sulle disponibilita' di cui alla presente legge.
             3.   Il   Ministro   del  tesoro,  sentito  il  Comitato
          interministeriale per il credito  e  il  risparmio,  emana,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, le direttive concernenti  le  modalita'  di
          attuazione del presente articolo.
             4.  Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad
          operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti  meridionali
          di   credito  speciale,  sono  abilitati  a  finanziare  le
          iniziative di cui alla presente  legge  per  la  parte  non
          coperta dai finanziamenti dell'Agenzia".
             "Art. 11. - 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal
          CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni  di  disoccupazione
          derivanti   da   specifici   casi   di   crisi  di  settori
          industriali, alle iniziative industriali sostitutive -  per
          le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste
          dall'art.  9  e  siano  stati  avviati  a  realizzazione  i
          relativi  investimenti  entro  dodici  mesi  dalla suddetta
          delibera del CIPI - il tasso di interesse sui finanziamenti
          agevolati  e'  applicato  nella misura del 36 per cento del
          tasso di riferimento, a  prescindere  dall'ammontare  degli
          investimenti fissi.
             2.  Ai  fini  della  determinazione  delle  agevolazioni
          finanziarie gli investimenti relativi a  dette  iniziative,
          ancorche'  queste  siano  promosse  dal  medesimo  gruppo e
          realizzate nella medesima area  aziendale,  vanno  valutati
          autonomamente".
             "Art.  12.  -  1.  Il CIPI provvede, entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta  del  Ministro per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi  destinati  al
          sostegno  delle  attivita'  produttive,  riconoscendo  alle
          imprese meridionali che li forniscono  le  agevolazioni  di
          cui   all'art.   83,  undicesimo  comma,  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n.  218 o, in alternativa, le agevolazioni di
          cui agli  articoli  63  e  69  dello  stesso  testo  unico,
          limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonche' lo
          sgravio  degli  oneri  sociali  di  cui  all'art.   59  del
          richiamato testo unico e successive modificazioni.
             (Omissis).
             8.  Il limite di venticinque ricercatori di cui all'art.
          70, terzo comma, del citato testo unico, nonche' il vincolo
          di  quindici anni relativo alla destinazione degli immobili
          di cui all'art. 70, quarto comma, lettera b), dello  stesso
          testo   unico,  sono  ridotti  rispettivamente  a  quindici
          ricercatori ed a dieci anni.
             9.  Ai  centri  di  ricerca  scientifica di cui al terzo
          comma dell'art. 70 del citato testo unico  e'  riconosciuta
          la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al
          quarto comma dell'art. 69 dello stesso testo unico.
             (Omissis).
             13.  Ai  consorzi  e alle societa' consortili di ricerca
          ubicati nei territori meridionali possono  essere  concesse
          le  agevolazioni  di  cui al comma 1 del presente articolo,
          nonche' contributi nella misura dell'80 per cento  sia  per
          l'adeguamento  e l'ammodernamento funzionale degli impianti
          e delle attrezzature sia per la realizzazione dei  progetti
          di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione
          dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I  criteri  e  le
          modalita'  per  la concessione dei predetti contributi sono
          fissati  dal  CIPE  su  proposta  del  Ministro   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il
          Ministro per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica".
             "Art. 14. - (Omissis).
             4.  L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui
          agli articoli 102, 121 e 129,  secondo  comma,  del  citato
          testo  unico  e'  elevata  al  100  per  cento  degli utili
          dichiarati e il limite  del  50  per  cento,  previsto  per
          l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto
          comma dell'art. 102, e' elevato al 100 per cento.
             5.   Per  le  imprese  che  si  costituiscono  in  forma
          societaria  per  la  realizzazione  di   nuove   iniziative
          produttive  nei  territori  meridionali  la  riduzione alla
          meta' dell'IRPEG di cui  all'art.  105,  primo  comma,  del
          citato  testo  unico e' sostituita dall'esenzione decennale
          totale".