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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1988, n. 374

Normativa transitoria per l'attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 in materia di agevolazioni alle attività produttive in alcuni territori del Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore dell'atto: 14/09/1988
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal:  14-9-1988

Art. 1

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE
Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1› marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito in legge attualmente in corso di pubblicazione, il quale reca modifiche alla citata legge n. 64 del 1986, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988;
Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del 1988, il quale prevede che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, può adottare le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del decreto-legge medesimo e che comunque deve assumere le determinazioni occorrenti sia per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone, sia per la definizione, con disposizioni transitorie, dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988;
Considerato che, per la provincia di Frosinone, il predetto limite di intensità, riferito alle agevolazioni indicate dal ripetuto decreto-legge, ferma restando l'applicabilità delle altre agevolazioni indipendentemente dal limite stesso, è previsto con decorrenza dal 1› gennaio 1991 e che, quindi, appare opportuna, per tale provincia, la riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento straordinario;
Considerato, pertanto, che per il momento appare urgente l'emanazione delle menzionate disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988, relativamente alle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti;
Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Delibera:
1. Nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti, le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali possono essere concesse nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102, 105, 121, 126 e 129 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. Nelle stesse province non possono essere concesse le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie indicate nei punti 5 e seguenti della presente delibera.
3. Le agevolazioni di cui agli articoli del testo unico n. 218 del 1978, citati nel precedente punto 1, sono concesse, nelle province ivi indicate, quali risultano dalle modificazioni e integrazioni apportate al relativo testo precedentemente alla legge 1› marzo 1986, n. 64. Per quanto concerne la concessione delle agevolazioni, si applicano i nuovi criteri e procedure vigenti, compresi quelli introdotti dalla citata legge n. 64, quali l'indicazione dei settori agevolabili, l'anticipazione del contributo in conto capitale, la concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni.
4. Le agevolazioni indicate al precedente punto 1 sono concesse, nelle province di Ascoli Piceno e di Roma, fino al 31 dicembre 1990 e, nelle province di Latina e di Rieti, fino al 31 dicembre 1992. Le agevolazioni a carattere pluriennale, quali i finanziamenti a tasso agevolato, lo sgravio degli oneri sociali e le esenzioni tributarie decennali, concesse entro i predetti termini, permangono fino al compimento dell'intero periodo previsto dalle relative disposizioni, costituendo unità non frazionabili.
5. Al fine di regolare la definizione dei procedimenti amministrativi in corso al 10 giugno 1988, data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, si applicano le disposizioni transitorie di cui ai successivi punti, volte a consentire, anche nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti, la concessione delle agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali previste dalla legge 1› marzo 1986, n. 64, in favore dei soggetti che ne hanno fatto richiesta entro la predetta data del 10 giugno 1988.
6. Per quanto concerne gli incentivi finanziari di competenza dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, possono essere concesse le agevolazioni di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64, agli operatori che, nel prescritto termine del 10 giugno 1988, hanno presentato la relativa domanda di ammissione la quale, ai sensi dell'art. 77 del testo unico n. 218 del 1978, può riferirsi alle spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda stessa.
Ai sensi del presente punto 6, conseguentemente, possono essere concesse, in presenza di domande di ammissione presentate entro il 10 giugno 1988, oltre alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 9 della legge n. 64 del 1986, anche quelle di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, commi 1, 8, 9 e 13.
7. L'esenzione dell'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti nel Mezzogiorno in iniziative industriali, agricole e turistiche, prevista rispettivamente negli articoli 102, 121 e 129 del testo unico n. 218 del 1978, è concessa, con le elevazioni introdotte dall'art. 14, comma 4, della legge n. 64 del 1986, se la dichiarazione relativa al conseguimento dei predetti utili, nell'ambito della quale deve essere chiesta l'esenzione ai sensi del comma 3 del citato art. 102, è stata presentata entro il 10 giugno 1988.
8. L'esenzione decennale totale dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 64 del 1986, che ha sostituito tale agevolazione alla riduzione a metà dello stesso tributo prevista dall'art. 105, comma 1, del testo unico n. 218 del 1978, è concessa alle imprese che si sono costituite entro il 10 giugno 1988.
9. È fatta riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento straordinario nella provincia di Frosinone e di eventuali disposizioni occorrenti per l'attuazione della citata decisione della commissione CEE del 2 marzo 1988.
La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Roma, addì 3 agosto 1988
Il Presidente delegato: FANFANI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 258/1988, convertito nella legge 5 agosto 1988, n. 337, è il seguente:
"Art. 4. - 1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il CIPI assume comunque, a norma del comma 1, le determinazioni occorrenti:
a) per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone di cui all'art. 2, comma 2;
b) per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988".
Note al dispositivo:
- Il testo vigente degli articoli 59, 63, 69, 70, 77, 101, 102, 105, 121, 126 e 129 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è il seguente:
"Art. 59. - A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 agosto 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.
Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.
Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.
Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1› ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1› luglio 1972.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.
Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.
Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.
A decorrere dal 1› agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1› gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.
Per i nuovi assunti dal 1› luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.
Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.
I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.
Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
I proventi derivati all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-80 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394".
"Art. 63. - Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, possono essere concessi finanziamenti agevolati; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi.
Per consentire l'applicazione del tasso d'interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:
a) è autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine il contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;
b) ha facoltà di concedere, su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.
La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in quindici anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a cinque anni per i nuovi impianti e in dieci anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.
L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investi-menti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.
Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69.
Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-80 per i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico".
"Art. 69. - Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:
1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;
2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi di lire: 20 per cento;
4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento.
Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.
In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.
Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.
Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.
Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.
La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.
L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare, per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).
Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Mediocredito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico".
"Art. 70. - Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ad anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a cinquanta addetti.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.
Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di venticinque ricercatori.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:
a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a quindici anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.
Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.
Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.
Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro".
"Art. 77. - Le spese ammissibili al credito agevolato di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e ai contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del presente testo unico, dovranno, comunque, comprendere le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime".
"Art. 101. - Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.
Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.
L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale.
Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività".
"Art. 102. - La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.
L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.
Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.
L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.
L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.
Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'ufficio tecnico erariale competente territorialmente.
Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere.
Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima".
"Art. 105. - L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.
L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di società di qualunque tipo di cui all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società, che ha sede ed opera in tali territori, ad una società che ha sede ed opera nei territori stessi".
"Art. 121. - La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 102, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di territori agricoli nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalità indicate nello stesso art. 102 e fino al 31 dicembre 1980".
"Art. 126. - Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese artigiane nelle misure e con le modalità di cui allo stesso articolo.
Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono del contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 69".
"Art. 129. - Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, con le modalità di cui allo stesso articolo.
Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 a 105 del presente testo unico si applicano anche agli alberghi ed alle altre iniziative di cui all'art. 128, e relative attrezzature - sempre che sussista una organizzazione tecnica degli impianti - nonché agli impianti di trasporto per mezzo di funi".
Il testo vigente degli articoli 9, 10, 11, 12 (commi 1, 8, 9 e 13) e 14 (commi 4 e 5) della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:
"Art. 9. - 1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;
b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;
c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;
d) favorire l'occupazione.
2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:
a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;
b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;
c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.
3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:
a) ai settori produttivi agevolabili;
b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;
c) all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;
d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;
e) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella 'Relazione generale sulla situazione economica del Paesé.
4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'art. 63 e i contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.
5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.
6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.
7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'art. 69 del citato testo unico, sono così modificati:
a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;
b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;
c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.
8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.
9. Il taso di interesse, comprensivo di ogni accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:
a) per le iniziative che realizzino o che raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;
b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.
10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito pro capite.
11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'art. 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.
12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso art. 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 70 del citato testo unico.
13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'art. 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'art. 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino e raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.
16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.
17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.
18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.
19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.
20. All'art. 11 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: 'per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previstì, sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: 'per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previstì.
21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'art. 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
22. A valere sul fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge".
"Art. 10. - 1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di Mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto dalla 'Relazione previsionale e programmaticà e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.
2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia".
"Art. 11. - 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive - per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'art. 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI - il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.
2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente".
"Art. 12. - 1. Il CIPI provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'art. 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'art. 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.
(Omissis).
8. Il limite di venticinque ricercatori di cui all'art. 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di quindici anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'art. 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a quindici ricercatori ed a dieci anni.
9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'art. 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'art. 69 dello stesso testo unico.
(Omissis).
13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica".
"Art. 14. - (Omissis).
4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'art. 102, è elevato al 100 per cento.
5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'art. 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale".