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LEGGE 19 luglio 1988, n. 309

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore della legge: 03/08/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-8-1988 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), è il seguente:
"Art. 2. - Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonché ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonché la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto speciale.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia ".