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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988, n. 286

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/8/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  9-8-1988 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 886, istitutivo del corso di laurea in scienze ambientali presso la facoltà di chimica industriale dell'Università degli studi di Venezia;
Vista la proposta degli organi accademici dell'Università degli studi di Venezia intesa ad ottenere l'inserimento nello statuto dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze ambientali non previsto dal vigente ordinamento didattico universitario;
Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere dopo la tabella XXXIV la tabella XXXV, relativa al corso di laurea in scienze ambientali;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerata la necessità di discostarsi in alcuni punti dal parere del Consiglio universitario nazionale al fine di rendere la tabella conforme alla normativa vigente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico
All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è aggiunta la laurea in scienze ambientali.
La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è integrata nel senso che le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale, di ingegneria e di agraria possono rilasciare anche la laurea in scienze ambientali.
Dopo la tabella XXXIV, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella allegata al presente decreto che assume il numero XXXV.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1988

Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 327