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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 140

Misure urgenti per il personale della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/05/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 luglio 1988, n. 246 (in G.U. 05/07/1988, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1991)
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Testo in vigore dal: 6-5-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per il personale della  scuola,  al  fine  di  consentire  l'ordinata
prosecuzione  dell'anno  scolastico  in  corso  e  di  assicurare  il
tempestivo approntamento degli  atti  preordinati  all'organizzazione
del  prossimo  anno  scolastico,  con   particolare   riguardo   alla
sistemazione ed all'impiego del personale precario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri  degli
affari esteri,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per la funzione pubblica; 
                                EMANA 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria  e  degli
istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato  servizio
in qualita' di supplenti annuali  nell'anno  scolastico  1986-87  con
nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei  conservatori  di
musica e nelle  accademie,  dai  direttori  hanno  titolo  ad  essere
mantenuti  in  servizio  per  l'anno  scolastico   1987-88,   qualora
risultino inclusi nella relativa graduatoria. 
  2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai  docenti  inclusi
nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25  della  legge  25
agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1986-87, i  quali  abbiano
prestato servizio con supplenza  di  durata  annuale,  o  per  almeno
centottanta giorni, su posti statali  nelle  istituzioni  scolastiche
italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87,  ovvero,  a
parita' delle suddette condizioni, per i Paesi  per  i  quali  l'anno
scolastico abbia inizio in data  diversa  da  quella  del  territorio
metropolitano,  che  abbiano   prestato   servizio   durante   l'anno
scolastico 1986-87 e che risultino  in  servizio  alla  data  del  31
agosto 1987. 
  3. Il mantenimento in  servizio  e'  adottato  sui  posti  comunque
disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il  conferimento
delle  supplenze  annuali,  dopo  aver  proceduto  alle  nomine   dei
vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in
graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio
1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984,  n.
326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonche', per
le istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero,  alle  nomine  del
personale da destinare all'estero a seguito  dell'espletamento  delle
procedure di selezione previste  dal  titolo  primo  della  legge  25
agosto 1982, n. 604. 
  4. Il mantenimento in servizio e'  limitato  al  numero  delle  ore
d'insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati
nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto  ad  ottenere
il completamento d'orario con priorita'  rispetto  agli  aspiranti  a
supplenze annuali. 
  5. Le norme di cui  ai  commi  1  e  3  si  applicano  altresi'  al
personale  educativo  dei  convitti   nazionali,   degli   educandati
femminili dello Stato e delle altre  istituzioni  educative  statali,
nonche'  al  personale  non   docente   statale   delle   istituzioni
scolastiche ed educative, compresi i  conservatori  di  musica  e  le
accademie,  ed  agli  assistenti,  accompagnatori  al  pianoforte   e
pianisti accompagnatori degli istituti di  istruzione  artistica,  in
servizio nei periodi indicati  nei  medesimi  commi  in  qualita'  di
supplenti annuali con nomina  conferita  dalle  competenti  autorita'
scolastiche. 
  6. Il personale  docente  supplente  annuale  dei  conservatori  di
musica e delle accademie di  belle  arti  ha  titolo  a  chiedere  il
mantenimento   in   servizio,   rispettivamente   presso   un   altro
conservatorio di musica o  un'altra  accademia  di  belle  arti,  con
priorita' rispetto al conferimento di nuove  supplenze  annuali,  nel
caso  in  cui  non  possa  ottenere  il  mantenimento   in   servizio
nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico
1986-87. Nel caso di concorrenza di piu' aspiranti al medesimo posto,
ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio  piu'
elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per
l'anno scolastico 1986-87. 
  7. Ai  fini  della  precedenza  per  il  mantenimento  in  servizio
nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella  medesima  circoscrizione
consolare coesistano piu' istituzioni scolastiche, i supplenti di cui
al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla
base del punteggio ad essi  attribuito  nella  graduatoria  dell'anno
scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge  25
agosto 1982, n. 604. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2,  che
perdano posto  nell'anno  scolastico  1987-88,  hanno  la  precedenza
assoluta, nel conferimento  di  nuove  supplenze  su  posti  comunque
disponibili anche di breve durata o ad  orario  incompleto,  rispetto
agli inclusi nelle graduatorie  formate  ai  sensi  dell'articolo  25
della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1987-88.