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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 140

Misure urgenti per il personale della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/05/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 luglio 1988, n. 246 (in G.U. 05/07/1988, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1991)
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Testo in vigore dal:  6-5-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico in corso e di assicurare il tempestivo approntamento degli atti preordinati all'organizzazione del prossimo anno scolastico, con particolare riguardo alla sistemazione ed all'impiego del personale precario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88, qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.
2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e che risultino in servizio alla data del 31 agosto 1987.
3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonché, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604.
4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore d'insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.
5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.
6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.
7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano più istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2, che perdano posto nell'anno scolastico 1987-88, hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1987-88.