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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 14 dicembre 1987, n. 600

Attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/05/1988
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Testo in vigore dal: 5-5-1988
    IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICHE COMUNITARIE
     Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
     Vista  la  delega  conferitagli dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8
agosto  1987  integrato  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 settembre 1987;
     Vista   la   direttiva   n.   86/109/CEE,    che    limita    la
commercializzazione   delle   sementi  di  talune  specie  di  piante
foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi  ufficialmente  certif-
icate  "sementi di base" o "sementi certificate", e la n. 86/155/CEE,
che modifica  talune  direttive  riguardanti  la  commercializzazione
delle   sementi   e   dei  materiali  di  moltiplicazione  a  seguito
dell'adesione della Spagna e del Portogallo,  incluse  nell'elenco  A
della legge 16 aprile 1987, n.  183.
     Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n. 1096, sulla disciplina
dell'attivita' sementiera;
     Vista la legge 20 aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  e
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971 n. 1096;
     Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978,
n. 373 3  10  maggio  1982,  n.  517,  che  recano  modificazioni  ed
integrazioni  alle  suddette  leggi  25  novembre  1971, n. 1096 e 20
aprile 1976, n.  195.
     Visto il decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre  n.
1973,  n.  1065,  recante  il regolmento di esecuzione della legge 25
novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato  con  i  decreti  del
presidente  della  Repubblica  1o  ottobre  1981, n. 809 e 18 gennaio
1984, n. 27;
     Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di
attuazione delle suddette direttive;
     Sulla proposta dei Ministri dell'agricoltura  e  delle  foreste,
degli  affari  esteri,  del  tesoro,  di  grazia  e  giustizia, delle
finanze, e del commercio con l'estero;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
   1. Il presente decreto stabilisce le  norme  di  attuazione  delle
direttive    n.    86/109/CEE   e   n.   86/155/CEE   relative   alla
commercializzazione delle sementi, che hanno forza di legge ai  sensi
dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
   2.  Le  direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE vengono pubblicate
unitamente al presente decreto.
                                NOTE
          AVVERTENZA:
          Il testo delle note pubblicato e' stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.    10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al solo fine di facilitare la lettura la lettura
          delle disposizioni di legge  modificate  o  alle  quali  e'
          operato   il   rinvio.   Restano   invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -   Il   testo   dell'art.  14  della  legge  n.  183/1987.
          (Coordinamento dell epolitiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'orinamento interno agli atti normativi comunitari)  e'
          il seguente:
          "Art.   14  (Conferimento  di  forza  di  legge  ad  alcune
          direttive). - 1.  Le norme contenute nelle direttive  della
          Comunita'   economica  europea,  indicate  nell'elenco  "A"
          allegato alla presente legge,  hanno  forza  di  legge  con
          effetto  dalla  data  di  emanazione  del decreto di cui al
          comma 2.
          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o
          del Ministro da lui delegato, da emenarsi su  proposta  dei
          Ministri  competenti,  entro 12 mesi dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,  verranno  stabilite  le  norme  di
          attuazione delle direttive di cui al comma 1".
          -La  direttiva  n.  86/109/CEE  e'  stata  pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n.  L.  93
          dell'8  aprile 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica  n.  44  del  22  luglio  1986,  2a  serie
          speciale.
          -  La  direttiva  n.  86/155/CEE  e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta  Ufficiale"  n.  118  del   7   maggio   1986   e
          ripubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
          52 del 19 agosto 1986, 2a serie