stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1981, n. 809

Modificazioni agli allegati n. 6, I, lettera A) - barbabietole - e n. 7, lettera C) - barbabietole - del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  24-1-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 40, ultimo comma, di detta legge che autorizza l'emanazione di norme regolamentari esecutive ed integrative anche ai fini di ulteriori attuazioni delle direttive comunitarie in materia di sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio;
Vista la direttiva (CEE) n. 76/331 della commissione del 29 marzo 1976 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
Ravvisata la necessità di modificare gli allegati n. 6, I, lettera A) - barbabietole - e n. 7, lettera C) - barbabietole - del regolamento approvato con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065, in conformità al disposto della succitata direttiva (CEE) n. 76/331;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Art. 1



L'allegato n. 6, I, lettera A) - barbabietole - del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio delle sementi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

A) BARBABIETOLE
Specie Cate- goria Purezza minima speci- fica (1) (% in peso) Fa- coltà germi- nat. mi- nima (% dei glome- ruli o semi puri) Tenore massimo (1) (% in peso) di umidità Conte- nuto mas- simo di semi di altre piante (% in peso in un cam- pione di gr. 200)
1 2 3 4 5 6
a) Beta vulgaris L. var. saccarifera Alef. (barbabietola da zucchero):
sementi monogermi tutte 97 80 15 0,3
sementi di precisione tutte 97 75 15 0,3
sementi plurigermi di varietà la cui percen- tuale in diploidia supera 85 tutte 97 73 15 0,3
altre sementi tutte 97 68 15 0,3
b) Beta vulgaris L. var. crassa Alef. (barbabietola da foraggio):
sementi plurigermi di varietà la cui percen- tuale in diploiclia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione tutte 97 73 15 0,3
altre sementi tutte 97 68 15 0,3



(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi.

1) Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in
grado sufficiente.
2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3) Sono considerate monogermi le sementi geneticamente monogermi. I glomeruli, germinati, almeno per il 90% devono dare una sola plantula. La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% rispetto ai glomeruli germinati.
4) Sono sementi di precisione quelle destinate alle seminatrici di precisione. Per le sementi di barbabietole da zucchero, almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% rispetto ai glomeruli germinati. Per le sementi di barbabietole da foraggio, nel caso in cui la percentuale in diploidia supera 85, almeno per il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; per tutte le altre sementi, almeno per il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% rispetto a glomeruli germinati.
5) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:
in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non a tenuta di umidità (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.);
in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi a tenuta di umidità (es. recipienti metallici o di altro materiale, a chiusura ermetica);
trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) la facoltà germinativa (espressa in percentuale).