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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 44

Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/03/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
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Testo in vigore dal:  1-3-1988 al: 11-2-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alle nuova disciplina del servizio di riscossione
1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1952, n. 1141, as- sume con decorrenza dal 1› gennaio 1989, la denominazione di "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici".
2. Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della concessione di cui all'articolo 3 alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari, con il decreto del Presidente del Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, il consorzio provvede inoltre ad ogni altra attività di automazione concernente i servizi affidati ai concessionari, alla compilazione di statistiche richieste dal servizio e altri lavori, relativi alla riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi al Ministero delle finanze; può espletare altri lavori, purché compatibili con l'attività di servizio per il Ministero delle finanze, che gli sono commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in collaborazione operativa con altri organismi.
3. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato e deve richiedere l'iscrizione del registro delle imprese a norma dell'articolo 2196 del codice civile.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 240 del 15 ottobre 1986, reca: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi".
Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce che nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, siano emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale, fra cui, ai sensi della lettera c), l'adeguamento del Consorzio Nazionale, obbligatorio tra gli esattori costituito con decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalità, da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonché la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionario in alcun ambito territoriale; la definizione avverrà secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'art. 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 657/1986 si veda la nota all'art. 3 dell'altro decreto pubblicato in questo supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale.
- Per il contenuto della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge si veda la nota al titolo.
- Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 403/1987, di conversione con il comma 1 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326, ha prorogato il termine previsto dall'art. 3 della citata legge n. 657/1986 al 31 gennaio 1988.
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 657/1986;
"Art. 3. - Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle commissioni permanenti dalle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente del Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 210 del 10 settembre 1952.
- Il testo dell'art. 2196 del codice civile è il seguente:
"Art. 2196 (Iscrizione dell'impresa) - Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione del registro delle imprese, nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) Il congnome, nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
2) la ditta;
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello di cui le modificazioni o la cessazione si verificano".