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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988, n. 37

Ulteriore modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole militari.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/3/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  8-3-1988 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il n. 3) del comma secondo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
4 gennaio 1968, n. 678, è sostituito dal seguente:
"3) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquistato il diritto al trattamento di quiescenza di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ZANONE, Ministro della difesa

AMATO, Ministro del tesoro

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1988

Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 10 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata dal

presente decreto, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 950/1956, comprensivo della modifica intervenuta in seguito all'emanazione del presente decreto:
"Art. 6. - Gli idonei vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psico-fisico e nella prova orale di cultura generale.
A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:
1) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
2) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
3) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquistato il diritto al trattamento di quiescenza di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;
4) i candidati che abbiano conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;
5) i più giovani di età.
Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 per cento è riservato ai candidati idonei che siano orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio".