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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988, n. 37

Ulteriore modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole militari.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/3/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 8-3-1988
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n.
950,  sull'ordinamento  delle scuole militari, modificato dai decreti
del  Presidente  della  Repubblica  4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio
1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  n.  3)  del  comma  secondo  dell'art.  6  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 giugno 1956, n. 950, modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica
4 gennaio 1968, n. 678, e' sostituito dal seguente:
   "3)  i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di  complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio
prestato  abbiano  acquistato il diritto al trattamento di quiescenza
di  dipendenti  civili  dello  Stato  in  servizio  e  di titolari di
pensioni ordinarie civili o militari dello Stato".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  ZANONE, Ministro della difesa
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1988
  Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 10
AVVERTENZA:
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la lettura della disposizione di legge modificata dal
presente   decreto,   della  quale  restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Si  trascrive il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n.
          950/1956, comprensivo della modifica intervenuta in seguito
          all'emanazione del presente decreto:
             "Art.  6.  - Gli idonei vengono iscritti in due distinte
          graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e  una
          per   gli   aspiranti  al  liceo  scientifico,  nell'ordine
          determinato    dalla    media    dei     voti     riportati
          nell'accertamento  psico-fisico  e  nella  prova  orale  di
          cultura generale.
             A parita' di punti hanno la precedenza nell'ordine:
              1) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o
          dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
              2)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per
          lesioni  o  infermita'  ascrivibili  alle   prime   quattro
          categorie  elencate  nella  tabella A annessa alla legge 10
          agosto 1950, n. 648;
             3)  i  figli  di  militari  di  carriera, di ufficiali e
          sottufficiali  di  complemento  richiamati  in   temporaneo
          servizio che per il servizio prestato abbiano acquistato il
          diritto al trattamento di quiescenza di  dipendenti  civili
          dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie
          civili o militari dello Stato;
              4)  i  candidati  che  abbiano  conseguito il titolo di
          promozione in sede di scrutinio finale o  di  idoneita'  in
          unica  sessione,  estiva  o autunnale, rispettivamente alla
          prima classe del liceo classico o  alla  terza  classe  del
          liceo scientifico tra questi hanno la precedenza i figli di
          ufficiali di complemento;
              5) i piu' giovani di eta'.
             Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi,
          il 50 per cento e' riservato ai candidati idonei che  siano
          orfani   di   guerra  (o  equiparati)  e  agli  orfani  dei
          dipendenti civili  e  militari  dello  Stato  deceduti  per
          ferite,  lesioni  o  infermita' riportate in servizio e per
          causa di servizio".