stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 luglio 1987, n. 561

Modificazioni ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980 e 11 luglio 1983, recanti modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/02/1988
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 12-2-1988
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA,
   DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TESORO
  Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni
a favore di categorie di dipendenti pubblici e di  cittadini  vittime
del dovere o di azioni terroristiche;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1981,  n.  720, recante modifiche ed
integrazioni degli articoli 5, 6, 10 della legge 13 agosto  1980,  n.
466;
  Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1980, recante le modalita'
di attuazione della legge 13 agosto 1980, emanate ai sensi  dell'art.
9 della legge medesima;
  Visto  il decreto ministeriale 11 luglio 1983, recante modifiche al
predetto decreto del 30 ottobre 1980;
  Considerato  che,  in  base  all'esperienza  acquisita  in  sede di
applicazione ed all'evoluzione normativa concernente  in  particolare
il  regime  degli assegni familiari, si e' rilevata l'opportunita' di
alcune modifiche ai decreti ministeriali predetti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il terzo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale
30 ottobre 1980 viene cosi' modificato:
  "La  predetta  commissione e' nominata dal Ministro dell'interno ed
e'  composta  di  sei  membri  scelti  fra  le  seguenti   categorie:
magistrati ordinari ed amministrativi, prefetti in servizio presso il
Dipartimento della pubblica  sicurezza  o  dirigenti  generali  della
Polizia  di  Stato,  ufficiali  generali  dell'Arma dei carabinieri e
ufficiali  medici   superiori   facenti   parte   delle   commissioni
medico-ospedaliere, su designazione delle rispettive amministrazioni,
che provvedono, altresi', ad indicare altro membro  supplente,  anche
di  qualifica  immediatamente  inferiore,  per i casi di assenza o di
impedimento  del  titolare.  Funge   da   segretario   un   dirigente
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  designato  dal  Ministro
dell'interno, che provvede, altresi', ad indicare  altro  funzionario
quale segretario supplente, in caso di assenza o di impedimento".
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.M.  30  ottobre  1980 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18  novembre  1980  (si  veda
          anche la nota all'art.  1).
             -  Il  D.M.  11  luglio  1983  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 293 del  25  ottobre  1983  (si  veda
          anche la nota all'art.  2).
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  vigente dell'art. 7 del D.M. 30 ottobre 1980,
          come modificato dall'art. 3 del D.M. 11 luglio 1983, e'  il
          seguente:
             "Art.   7.   -   Alla   corresponsione   della  speciale
          elargizione di  100  milioni  di  lire  alle  famiglie  dei
          cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi
          che perdono  la  vita  per  effetto  di  ferite  o  lesioni
          riportate  in  conseguenza di azioni terroristiche provvede
          il Ministero dell'interno su domanda degli interessati. Per
          gli  stranieri  la domanda e' presentata per il tramite dei
          competenti uffici consolari  italiani  all'estero  i  quali
          provvedono che venga indicato e documentato il titolo della
          richiesta nonche' il rapporto di parentela del  richiedente
          con  la  vittima  secondo  l'ordine di cui all'art. 2 della
          legge 4 dicembre 1981, n. 720. La domanda  ed  i  documenti
          sono  rimessi  al  prefetto  della  provincia  in cui si e'
          verificato l'evento.
             Ai fini della corresponsione della predetta elargizione,
          il  prefetto  della  provincia  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  redige  il  dettagliato  rapporto di cui al primo
          comma dell'art. 2 del presente  decreto  e  lo  inoltra  al
          Ministero  dell'interno,  che  dispone la concessione della
          speciale  elargizione  sentita  una  apposita   commissione
          istituita presso il Ministero stesso.
            La   predetta   commissione   e'  nominata  dal  Ministro
          dell'interno ed e' composta di sei  membri  scelti  fra  le
          seguenti  categorie: magistrati ordinari ed amministrativi,
          prefetti in servizio presso il Dipartimento della  pubblica
          sicurezza  o  dirigenti  generali  della  Polizia di Stato,
          ufficiali generali dell'Arma dei  carabinieri  e  ufficiali
          medici    superiori   facenti   parte   delle   commissioni
          medico-ospedaliere,  su   designazione   delle   rispettive
          amministrazioni,  che  provvedono,  altresi',  ad  indicare
          altro membro supplente, anche di  qualifica  immediatamente
          inferiore,  per  i  casi  di  assenza  o di impedimento del
          titolare.    Funge    da    segretario     un     dirigente
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  designato  dal
          Ministro dell'interno, che provvede, altresi', ad  indicare
          altro  funzionario  quale  segretario supplente, in caso di
          assenza o di impedimento.
             I componenti della commissione durano in carica tre anni
          e possono essere riconfermati.
             Per  la  validita'  della  seduta  della  commissione e'
          necessaria la presenza di due terzi dei componenti.
             La commissione ha il compito di pronunciarsi, sulla base
          del rapporto di cui al secondo comma del presente articolo,
          sulla  natura terroristica dell'azione nonche' sul nesso di
          causalita' tra l'azione e le ferite o le lesioni che  hanno
          provocato la morte del cittadino.
             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          altresi' alle famiglie dei cittadini italiani  appartenenti
          alle  categorie  indicate nei precedenti articoli che siano
          caduti, ma  non  possono  essere  considerati  vittime  del
          dovere  ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n.
          466".