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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 luglio 1987, n. 561

Modificazioni ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980 e 11 luglio 1983, recanti modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/02/1988
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Testo in vigore dal:  12-2-1988

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TESORO
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche;
Vista la legge 4 dicembre 1981, n. 720, recante modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6, 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1980, recante le modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, emanate ai sensi dell'art. 9 della legge medesima;
Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1983, recante modifiche al predetto decreto del 30 ottobre 1980;

Considerato

che, in base all'esperienza acquisita in sede di applicazione ed all'evoluzione normativa concernente in particolare il regime degli assegni familiari, si è rilevata l'opportunità di alcune modifiche ai decreti ministeriali predetti; Decreta:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale
30 ottobre 1980 viene così modificato:
"La predetta commissione è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta di sei membri scelti fra le seguenti categorie: magistrati ordinari ed amministrativi, prefetti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o dirigenti generali della Polizia di Stato, ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e ufficiali medici superiori facenti parte delle commissioni medico-ospedaliere, su designazione delle rispettive amministrazioni, che provvedono, altresì, ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Funge da segretario un dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che provvede, altresì, ad indicare altro funzionario quale segretario supplente, in caso di assenza o di impedimento".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.M. 30 ottobre 1980 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980 (si veda anche la nota all'art. 1).
- Il D.M. 11 luglio 1983 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983 (si veda anche la nota all'art. 2).
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 7 del D.M. 30 ottobre 1980, come modificato dall'art. 3 del D.M. 11 luglio 1983, è il seguente:
"Art. 7. - Alla corresponsione della speciale elargizione di 100 milioni di lire alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche provvede il Ministero dell'interno su domanda degli interessati. Per gli stranieri la domanda è presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta nonché il rapporto di parentela del richiedente con la vittima secondo l'ordine di cui all'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. La domanda ed i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.
Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento redige il dettagliato rapporto di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto e lo inoltra al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione sentita una apposita commissione istituita presso il Ministero stesso.
La predetta commissione è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta di sei membri scelti fra le seguenti categorie: magistrati ordinari ed amministrativi, prefetti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o dirigenti generali della Polizia di Stato, ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e ufficiali medici superiori facenti parte delle commissioni medico-ospedaliere, su designazione delle rispettive amministrazioni, che provvedono, altresì, ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Funge da segretario un dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che provvede, altresì, ad indicare altro funzionario quale segretario supplente, in caso di assenza o di impedimento.
I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Per la validità della seduta della commissione è necessaria la presenza di due terzi dei componenti.
La commissione ha il compito di pronunciarsi, sulla base del rapporto di cui al secondo comma del presente articolo, sulla natura terroristica dell'azione nonché sul nesso di causalità tra l'azione e le ferite o le lesioni che hanno provocato la morte del cittadino.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle famiglie dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei precedenti articoli che siano caduti, ma non possono essere considerati vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466".