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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1987, n. 458

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal: 8-11-1987
al: 6-1-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata
dal   decreto-legge   23   aprile   1985,  n.  146,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1985,  n.  298, nonche' dal
decreto-legge  20  novembre  1985,  n. 656, convertito dalla legge 24
dicembre 1985, n. 780;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
ulteriori   modifiche   alla  normativa  sopracitata  in  materia  di
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio
e  della  programmazione  economica, delle finanze, del tesoro, per i
beni  culturali  e ambientali e per il coordinamento della protezione
civile;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  termine per la presentazione della domanda di concessione o
autorizzazione  in  sanatoria,  di  cui all'articolo 35, primo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987,
con  la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di
oblazione,  per  ciascun mese o frazione di mese dal 1 aprile 1986 al
30  settembre  1986 e del 3 per cento dal 1 ottobre 1986 al 30 giugno
1987.
  2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.
  3.  Il  termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al
31  dicembre  1986  dal  decreto-legge  20  novembre  1985,  n.  656,
convertito  dalla  legge  24  dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente
prorogato  al  30  giugno  1988.  Fino  a  tale  data  non si applica
l'ammenda  elevata  a  L.  250.000  di  cui al regio decreto-legge 13
aprile  1939,  n.  652, convertito, con modificazioni, nella legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.