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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1987, n. 392

Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

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Testo in vigore dal: 24-9-1987
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  28  febbraio 1987, n. 56, e in particolare quanto
previsto dall'art. 16 in materia di assunzione di personale presso le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici ivi indicati;
  Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3  e  il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68;
  Sentite  le  confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5  agosto  1987, registrato alla Corte dei conti il 20 predetto mese,
registro  n. 11 Atti di Governo, foglio n. 9, con il quale sono state
delegate  talune  funzioni  all'on.  Giorgio  Santuz,  Ministro senza
portafoglio, incaricato per la funzione pubblica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
le  amministrazioni  dello  Stato anche ad ordinamento autonomo e gli
enti  pubblici  non  economici  a  carattere  nazionale  e quelli che
svolgono  attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le
unita  sanitarie  locali  sono  tenuti  ad  osservare, fatto salvo il
rispetto  delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonche' di
quelle  relative  alle  quote  riservatarie  nell'ambito del pubblico
impiego,  le  modalita' di cui agli articoli seguenti nell'assunzione
di  personale  appartenente  ai comparti di contrattazione collettiva
determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n.  68,  da  inquadrare  in  profili professionali ascritti a livelli
retributivo-funzionali  che richiedono il solo requisito della scuola
dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un
titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.
  2.  Per  titoli  professionali si intendono quelli rilasciati dagli
istituti  professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonche' i
titoli  abilitanti  a  specifiche attivita' lavorative previste dalle
leggi dello Stato.
          NOTE

          Nota al titolo:
            Il  testo  dell'art.  16  della  legge  n.  56/1987 e' il
          seguente:
            "Art.  16  (Disposizioni  concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).
            1.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  e  gli  enti  pubblici non economici a carattere
          nazionale,  per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e
          per  relative  sedi  periferiche, cosi' come determinati ai
          sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  1 febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e
          le  unita'  sanitarie  locali  effettuano le assunzioni dei
          lavoratori,  da  adibire  a  mansioni  per le quali non sia
          previsto  titolo  professionale e da inquadrare nei livelli
          per  i  quali  e  richiesto  il solo requisito della scuola
          dell'obbligo,  sulla  base  di selezioni effettuate tra gli
          iscritti  nelle  liste  di  collocamento  ed  in  quelle di
          mobilita',  a  condizione  che  essi  abbiano  i  requisiti
          richiesti.  Essi  sono avviati numericamente alla selezione
          secondo  l'ordine  di  graduatoria  risultante  dalle liste
          delle circoscrizioni territorialmente competenti.
            2.  I  lavoratori  di  cui  al  comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi  nella  lista  di  collocamento  di  una seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione  presso la prima. L'anzianita' maturata presso
          quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
            3.  Gli  avviamenti  vengono  effettuati sulla base delle
          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero, nel caso di enti la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
            4.  Le  modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
            5.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato, gli enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
            6.   Le   offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
            7.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
            8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
          assunzioni   presso  le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati.
            9.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e,
          comunque  non  oltre  i  sei  mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,  le  assunzioni  vengono
          effettuate secondo la normativa vigente".


          Note alle premesse:
            -  Per  il  testo  dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si
          veda la nota al titolo.
            - Il D.P.R. n. 3/1957, approva il testo unico delle norme
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
            -   La   legge   n.   312/1980   reca  il  nuovo  assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato.
            -  La  legge  n.  93/1983  concerne  la  legge-quadro sul
          pubblico impiego.
            - La legge n. 444/1985 concerne: "Provvedimenti intesi al
          sostegno   dell'occupazione-mediante  copertura  dei  posti
          disponibili   nelle   amministrazioni   statali,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e negli enti locali".
            -  Il  D.P.R.  n.  13/1986  reca  norme  risultanti dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo intercompartimentale, di
          cui  art. 12 legge-quadro sul pubblico impiego, relativo al
          triennio 1985-87.
            -   Il   D.P.R.  n.  68/1986  concerne  determinazione  e
          composizione  dei  comparti di contrattazione collettiva di
          cui  all'art.  5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93.

          Note all'art. 1:
            -  Per  il  testo  dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si
          veda la nota al titolo.
            - Per il titolo della legge n. 68/1986 si veda nelle note
          alle premesse.